Cassazione Penale, Ordinanza n. 18541/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per violenza privata. Con il primo motivo ha sostenuto che la propria responsabilità sarebbe stata affermata erroneamente perché egli non era presente durante l'operazione di saldatura del cancello del cortile condominiale. Con il secondo motivo ha dedotto una superficiale ed errata valutazione delle prove, ritenendo che l'accertamento di responsabilità fosse fondato su meri indizi e non su elementi idonei. Con il terzo, quarto e quinto motivo ha ribadito l'assenza di prove della sua responsabilità penale, contestando anche l'attendibilità dell'annotazione di servizio dei carabinieri relativa al suo arrivo sul posto alle ore 11:00. Il difensore ha depositato memoria, ritenuta però tardiva e comunque non idonea a introdurre elementi concreti per una diversa valutazione dei motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tutti i motivi generici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, fondata su prove dichiarative convergenti che avevano già sorretto le decisioni di merito. La memoria difensiva è stata considerata tardiva e priva di rilievo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie sostanziale oggetto della conferma di condanna è la violenza privata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01
È richiamata per affermare che il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico e non si confronta con l'articolata motivazione della sentenza impugnata e con le prove poste a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo assertivo una diversa lettura dei fatti: la censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata e con gli elementi probatori posti a base del giudizio di merito.
- È inammissibile il motivo che contesti la responsabilità penale in termini meramente generici o apodittici, senza indicare errori logici o giuridici della sentenza e senza misurarsi con le prove dichiarative valorizzate dal giudice di merito.
- La deduzione di una pretesa insufficienza o inidoneità della prova non supera il vaglio di ammissibilità quando si risolve nella mera contrapposizione di una diversa valutazione del materiale probatorio, non accompagnata da specifiche critiche alla motivazione.
- Una memoria difensiva tardiva, se non introduce elementi concreti e rilevanti, non è idonea a superare la genericità dei motivi di ricorso già formulati.
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