Sentenza del 16/10/2019 n. 26157 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il termine di decadenza biennale per chiedere il rimborso di accise sull'energia elettrica relative al 2006, per un importo di 5.393,61 euro. L'Agenzia sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla data dei singoli versamenti in acconto eccedenti, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del T.U.A., e che le successive compensazioni non potessero posticipare la decadenza. La società sosteneva invece che gli acconti eccedenti costituissero componenti di un unico rapporto tributario, destinati a essere compensati con i successivi versamenti, e che il termine decorresse dalla dichiarazione annuale finale dalla quale risultasse un credito non più compensabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTR, che aveva riconosciuto tempestiva la richiesta di rimborso presentata dalla società il 12 febbraio 2010. Secondo la Corte, nel corso del rapporto tributario gli acconti eccedenti non costituiscono ancora un pagamento indebito definitivo, poiché devono essere detratti dai successivi versamenti. Il credito diventa reclamabile solo alla chiusura del rapporto, quando l'ultima dichiarazione annuale evidenzi un saldo non più recuperabile. Il termine biennale decorre quindi dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale rilevante. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per la complessità della questione e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (T.U.A.), articolo 14, comma 2
L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.
Per le accise sull'energia elettrica, quando il credito deriva da acconti eccedenti destinati per legge a essere compensati con versamenti successivi, il pagamento non è definitivamente indebito durante la prosecuzione del rapporto tributario. Il termine biennale decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo che evidenzi un credito non più compensabile.
Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (T.U.A.), articolo 56, comma 1
Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto.
La norma configura gli acconti eccedenti come poste da utilizzare progressivamente nel rapporto tributario, impedendo di considerarli automaticamente come pagamenti indebiti autonomi soggetti a decadenza a partire da ciascun versamento.
Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (T.U.A.), articolo 26, comma 8
L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali (...) con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo.
Le rate mensili di acconto sono modalità frazionate di pagamento di un unico debito d'imposta; la posizione creditoria o debitoria viene definita attraverso le dichiarazioni annuali e i relativi conguagli.
Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (T.U.A.), articolo 53
La dichiarazione annuale di consumo costituisce il momento nel quale viene determinato il saldo del rapporto relativo ai consumi e può evidenziare il credito rilevante ai fini del rimborso.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 3
È stata la disposizione processuale invocata dall'Agenzia per denunciare la violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e 56 del T.U.A.
Massime di principio
- Quando un tributo viene versato mediante acconti periodici con conguaglio e compensazione obbligatoria dei versamenti eccedenti, gli acconti non devono necessariamente essere considerati pagamenti indebiti autonomi al momento di ciascun versamento.
- Se la legge consente o impone di utilizzare l'eccedenza nei successivi versamenti, il credito può essere considerato definitivamente rimborsabile solo quando il rapporto tributario si chiude o quando l'ultima dichiarazione evidenzia un importo non più compensabile.
- Il termine decadenziale per chiedere il rimborso decorre, in situazioni analoghe, dal momento in cui il credito diventa effettivamente esigibile e non più recuperabile mediante compensazione, purché tale ricostruzione sia coerente con lo specifico sistema normativo applicabile.
- È essenziale conservare le dichiarazioni annuali, i versamenti, i calcoli degli acconti e le compensazioni, così da dimostrare quando il credito è divenuto definitivo e da verificare il rispetto del termine biennale.
- La decisione riguarda specificamente il meccanismo delle accise sull'energia elettrica e non consente di estendere automaticamente la stessa decorrenza dei termini a tributi con una disciplina diversa.
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