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Sentenza

Sentenza n. 114/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento (a) nel ricorso introduttivo: - dell’ordinanza del responsabile del Settore Tecnico prot. n. 6425 di data 10 settembre 2024, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la rimessione in pristino dei seguenti interventi edilizi: (i) posa di 7 prefabbricati monoblocco (tipo container), aventi ciascuno dimensioni pari a 2,40x6,05 metri, con altezza massima pari a 2,98 metri, trasformati in spogliatoi e docce per i dipendenti; (ii) realizzazione di una tettoia esterna per ricovero di moto; (iii) utilizzo dello spazio destinato ai parcheggi pertinenziali per il deposito di containers e di materiali ingombranti; - della nota del responsabile del Settore Tecnico prot. n. 5907 di data 13 agosto 2024, contenente la comunicazione di avvio del procedimento; - della nota dell’istruttore tecnico e del comandante della Polizia Locale prot. n. 6236 di data 3 settembre 2024, contenente la segnalazione di opere prive di titolo abilitativo; - della relazione di servizio del comandante della Polizia Locale prot. n. 3052 di data 30 aprile 2024; (b) nei motivi aggiunti: - dell’ordinanza del responsabile del Settore Tecnico n. 35 di data 18 novembre 2024, con la quale è stata revocata la precedente ordinanza ma è stata nuovamente ingiunta la rimessione in pristino dei seguenti interventi edilizi: (i) posa di 7 prefabbricati monoblocco (tipo container), spostati nel frattempo in un diverso punto del piazzale interno; (ii) utilizzo dello spazio destinato ai parcheggi pertinenziali per il deposito di containers e di materiali ingombranti; - della nota dell’istruttore tecnico e del comandante della Polizia Locale di data 12 novembre 2024, contenente il verbale di sopralluogo;

Giustizia amministrativa202400966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze di rimessione in pristino relative alla posa di prefabbricati destinati a spogliatoi e docce e all'occupazione di aree destinate a parcheggi pertinenziali

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società proprietaria di uno stabilimento per la lavorazione dell’alluminio ha impugnato l’ordinanza del responsabile del Settore Tecnico del 10 settembre 2024 e, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza del 18 novembre 2024, con la quale la prima era stata revocata e nuovamente ingiunta la rimessione in pristino. Gli interventi contestati consistevano nella posa di sette prefabbricati monoblocco trasformati in spogliatoi e docce, nell’originaria realizzazione di una tettoia per il ricovero di motocicli e nell’utilizzo di aree destinate a parcheggi pertinenziali per il deposito di container, cassoni e materiali ingombranti. La società ha dedotto vizi procedimentali e istruttori, tra cui la violazione delle garanzie partecipative e dei termini, l’erroneità della revoca della precedente ordinanza invece del suo annullamento, l’impossibilità di distinguere autonomamente la destinazione a parcheggio nel vigente PGT e l’illegittimità dei rilievi eseguiti mediante drone. Nel merito ha sostenuto che non vi fosse stata modifica della destinazione d’uso, richiamando il permesso di costruire relativo a un serbatoio di gasolio, la funzione dei cassoni scarrabili quali componenti dei mezzi pesanti e la riferibilità della dotazione di parcheggi all’intera lottizzazione, anziché al lotto acquisito dopo il frazionamento. Nel corso del giudizio, dopo la misura cautelare ai fini del riesame, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, con nuovi impegni della società in materia di realizzazione e organizzazione dei parcheggi, compensazione economica e cessione di un’area a verde. La società ha quindi rinunciato al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso accettata dal Comune, senza esaminare definitivamente i motivi di illegittimità dedotti contro le ordinanze e gli atti istruttori. La rinuncia è intervenuta nell’ambito di una composizione transattiva raggiunta dopo il confronto tra le parti e alla luce della precedente ordinanza cautelare, che aveva disposto il riesame amministrativo in contraddittorio. L’accordo prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di tre parcheggi privati interni, la presentazione di autorizzazione paesaggistica semplificata e SCIA, il rispetto di termini per l’esecuzione dei lavori, il versamento di 100.000 euro a compensazione della minore superficie destinata a parcheggio rispetto alla convenzione urbanistica, la cessione gratuita di un’area a verde collettivo e la presentazione di una domanda di modifica non sostanziale dell’AIA. Le spese sono state compensate come concordato dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa informazione alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 64 comma 4 c.p.a.

    Richiamato nella precedente ordinanza cautelare con riguardo alla possibile valutazione processuale della mancata collaborazione della società alle attività di sopralluogo e verifica.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del giudizio, quando intervenga nel corso del processo e non residuino domande da decidere.
  • In presenza di una composizione transattiva intervenuta tra le parti, il giudice può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia accettata e compensare le spese secondo l’accordo processuale delle parti.
  • La fissazione convenzionale di una dotazione di parcheggi pertinenziali può mantenere efficacia anche dopo il frazionamento dell’originaria area di piano e la cessione dei singoli lotti, salvo una diversa redistribuzione formalizzata negli atti negoziali senza riduzione della dotazione complessiva.
  • L’occupazione di aree destinate a parcheggi pertinenziali con strutture accessorie o materiali funzionali all’attività produttiva non consente di comprimere la dotazione minima convenzionale; l’amministrazione deve individuare, anche mediante confronto con il proprietario, un equilibrio tra parcheggi, spazi di manovra e aree di carico e scarico.
  • L’accesso dei funzionari comunali e l’utilizzo di strumenti tecnici necessari al sopralluogo possono essere giustificati dall’esigenza di acquisire gli elementi istruttori occorrenti per l’adozione o il riesame di un provvedimento edilizio, fermo il rispetto delle condizioni di sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPiani attuativi e lottizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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