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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17388/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le doglianze erano ripetitive dell'appello e miravano a un improprio riesame del merito. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le nuove questioni sollevate con la memoria. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno contestavano l'affermazione di responsabilità penale. La Corte rileva però che i motivi riproducevano censure già formulate in appello e già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni ritenute corrette; inoltre erano formulati senza rispettare i criteri del giudizio di legittimità, perché diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, mediante la mera proposizione di ipotesi ricostruttive alternative. Nella memoria inviata via PEC venivano dedotte ulteriori questioni, ma la Corte le reputa manifestamente infondate: secondo la Corte, nella procedura in questione le parti possono ma non devono depositare memoria; in concreto il pubblico ministero non aveva depositato memoria, sicché non vi era alcuna comunicazione da effettuare, e comunque il difensore aveva ricevuto regolarmente l'avviso per l'udienza.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze di appello o nella richiesta di una nuova valutazione del merito già compiuta dai giudici di merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a contrapporre differenti ipotesi ricostruttive dei fatti.
  • Nella procedura camerale richiamata, la memoria delle parti è facoltativa e non obbligatoria; in mancanza di memoria del pubblico ministero non sussiste alcuna comunicazione da effettuare alla parte privata.
  • L'avviso dell'udienza spetta al difensore e la regolare ricezione dell'avviso esclude doglianze basate sulla mancata comunicazione alla parte personalmente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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