Cassazione Civile, Ordinanza n. 23185/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto all'istanza di rimborso di ILOR e addizionali riferite al periodo d'imposta 1982, presentata da una società estera in relazione a royalties percepite da licenziatari italiani. La contribuente sosteneva che tali somme non fossero tassabili in Italia in forza della Convenzione Italia-Gran Bretagna contro le doppie imposizioni, richiamando l'art. 9 della Convenzione e deducendo, in sostanza, che le royalties, in quanto redditi di impresa e/o redditi assoggettati alla potestà impositiva dello Stato di residenza, non potessero essere colpite da ILOR in assenza di stabile organizzazione in Italia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 43 d.P.R. n. 897/1980 e dell'art. 1, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 599/1973, sostenendo che, pur essendo le royalties normalmente soggette a ritenuta alla fonte e quindi escluse da ILOR, quando esse siano esenti da imposizione in Italia per effetto della disciplina convenzionale resterebbero comunque presupposto per l'ILOR ai sensi della normativa interna. La società intimata non si è costituita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando e ribadendo un orientamento già consolidato secondo cui le royalties percepite in Italia da un soggetto residente nel Regno Unito e privo di stabile organizzazione in Italia non sono assoggettabili a ILOR. Secondo la Corte, la disciplina convenzionale e quella interna, interpretata in modo conforme al diritto eurounitario, conducono a escludere che la mancata applicazione della ritenuta o la tassazione nel solo Stato di residenza possano far "rivivere" l'ILOR in Italia. È stato anche precisato che non rileva la diversa giurisprudenza invocata dal ricorrente relativa a una peculiare disciplina transitoria tra Italia e USA. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di costituzione dell'intimata; escluso altresì il raddoppio del contributo unificato per l'Agenzia ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
La censura è stata formulata come vizio di violazione di legge, ma la Corte l'ha ritenuta infondata nel merito.
art. 31 d.P.R. n. 897/1980
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa assoggettabilità a ILOR delle royalties esenti da imposta in Italia.
art. 43 d.P.R. n. 897/1980
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 31 del medesimo decreto.
art. 1, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 599/1973
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esclusione da ILOR delle royalties normalmente soggette a ritenuta alla fonte; la Corte ha però escluso che la disciplina convenzionale possa determinare la reviviscenza dell'ILOR.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 599/1973
Menzi onato come base del presunto presupposto impositivo ILOR che, secondo il ricorrente, residuerebbe per i redditi esenti; la Corte ha negato tale effetto di 'reviviscenza'.
art. 9 Convenzione Italia-Gran Bretagna contro le doppie imposizioni
La disciplina convenzionale è stata interpretata nel senso di attribuire la potestà impositiva al solo Stato di residenza del beneficiario delle royalties, con conseguente esclusione dell'ILOR in Italia in assenza di stabile organizzazione.
L. 12 agosto 1962, n. 1378
Legge di ratifica della Convenzione Italia-Gran Bretagna richiamata nella decisione.
L. 12 aprile 1973, n. 194, art. 3
Norma che ha novellato il paragrafo della convenzione originaria richiamata dalla Corte nel ricostruire il quadro convenzionale.
Direttiva 2003/49/CE, art. 1, par. 1
Richiamata come conferma in chiave evolutiva del principio per cui i canoni/royalties transfrontalieri devono essere tassati una sola volta nel Paese di residenza del percettore, se privo di stabile organizzazione nel Paese della fonte.
Massime di principio
- Le royalties percepite in Italia da un soggetto non residente, ma residente in uno Stato convenzionato, e privo di stabile organizzazione in Italia, non possono essere assoggettate a ILOR quando la convenzione attribuisce la potestà impositiva al solo Stato di residenza del beneficiario.
- La mancata applicazione della ritenuta alla fonte per effetto di una convenzione contro le doppie imposizioni non determina la reviviscenza del tributo sostitutivo o complementare interno, se ciò renderebbe più gravoso il trattamento fiscale rispetto a quello che si avrebbe senza la convenzione.
- L'interpretazione della normativa interna deve essere coordinata con il diritto eurounitario e con i principi di non discriminazione, evitando che il reddito transfrontaliero sia colpito due volte o in modo più oneroso rispetto alle operazioni interne.
- Il principio di tassazione unica dei canoni/royalties, nel solo Stato di residenza del beneficial owner in assenza di stabile organizzazione nello Stato della fonte, è coerente anche con la disciplina eurounitaria successivamente introdotta in materia.
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