Ordinanza n. 2902/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 77 del 19 febbraio 2026, pubblicata sul B.U.R.L. del 24 febbraio 2026, avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per l’esercizio delle funzioni di Direttore delle aree naturali protette di cui alla D.G.R. 6 agosto 2020, n. 578 mediante temporanea reggenza a costo zero”, nella parte in cui si applica alla Riserva naturale “Lago di Posta Fibreno”; - del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 16 aprile 2026, avente ad oggetto “Nomina dell’incaricato della temporanea reggenza delle funzioni di Direttore della Riserva naturale regionale “Lago di Posta Fibreno”, ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni e della deliberazione di Giunta regionale 19 febbraio 2026, n. 77”, con cui è stato nominato il Dott. Giorgio De Marchis; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la proposta di designazione dell’Assessore regionale competente menzionata nella D.G.R. n. 77/2026; E L’ACCERTAMENTO del diritto del Comune di Posta Fibreno a vedere nominato il Direttore della Riserva naturale “Lago di Posta Fibreno” all’interno della terna di candidati idonei proposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 17 febbraio 2026 e del conseguente obbligo della Regione Lazio di provvedere in tal senso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 77 del 19 febbraio 2026, nella parte applicabile alla Riserva naturale regionale “Lago di Posta Fibreno”, e decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 16 aprile 2026 di nomina dell’incaricato della temporanea reggenza delle funzioni di Direttore della Riserva
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Posta Fibreno ha impugnato la disciplina regionale transitoria relativa all’esercizio temporaneo delle funzioni di Direttore delle aree naturali protette e il conseguente decreto di nomina del reggente della Riserva naturale “Lago di Posta Fibreno”. Il Comune ha chiesto anche l’accertamento del proprio diritto a vedere nominato, tra i candidati idonei indicati in una terna approvata dalla Giunta comunale, il Direttore della Riserva, nonché dell’obbligo della Regione di provvedere in tal senso. Nel giudizio cautelare il Comune ha domandato la sospensione degli atti impugnati. Il testo non espone i motivi di illegittimità articolati nel ricorso e precisa che ogni valutazione sul fumus boni iuris resta impregiudicata.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare senza pronunciarsi sul fumus boni iuris. Ha ritenuto non sussistente, allo stato, il requisito della contestuale gravità e irreparabilità del pregiudizio durante il tempo necessario alla decisione del ricorso, richiesto dall’art. 55 c.p.a. Nella comparazione degli interessi pubblici ha ritenuto prevalente l’interesse a non esporre la Riserva naturale a una situazione di incertezza nella direzione amministrativa, considerando anche che il provvedimento impugnato ha natura provvisoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Norme richiamate
durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso
La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non integrato tale requisito e ha respinto la sospensione richiesta.
È stato richiamato quale fondamento della compensazione delle spese della fase cautelare, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
legge regionale Lazio 6 ottobre 1997, n. 29
Richiamata nel decreto regionale di nomina del reggente; il testo dell’ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione della disciplina.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione del ricorso; in assenza di tale requisito, l’istanza deve essere respinta anche senza anticipare la valutazione sul fumus boni iuris.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’esigenza di evitare una situazione di incertezza nella direzione amministrativa di una struttura pubblica può prevalere sull’interesse del ricorrente alla sospensione dell’atto, soprattutto quando l’atto impugnato ha natura provvisoria.
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