Cassazione Penale, Sentenza n. 25926/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per illecita detenzione di più armi sequestrate presso il locale della coimputata Melania Rea. Il ricorrente denunciava illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di appello negava le circostanze attenuanti generiche ritenendo la confessione meramente utilitaristica e priva di segni di resipiscenza, nonché disparità di trattamento rispetto alla coimputata (Rea) e erronea valutazione dei precedenti penali e della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la confessione può costituire elemento favorevole ma può essere esclusa se contraddetta da altri elementi, se apparsa strumentale o non accompagnata da segni di reale ravvedimento e se non ha apportato contributi probatori utili. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello circa la dimestichezza del ricorrente con le armi (reperimento di uno scovolino per pulizia) e la considerazione dei precedenti, pur senza riconoscere la recidiva, come elementi idonei a negare le attenuanti e a differenziare il trattamento sanzionatorio rispetto alla coimputata. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Regola la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la sentenza conferma che la confessione può essere valutata come elemento favorevole ma il giudice di merito può escluderne la valenza se contraddetta da altri elementi o se pare utilitaristica.
Richiamato implicitamente come beneficio suscettibile di essere negato: la Corte ha ritenuto che, dato il quadro complessivo, il diniego di benefici connessi alla personalità e al comportamento del reo fosse giustificato.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8) e D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 94, comma 2) e D.L. 22 giugno 2023, n. 75 (art. 17)
Norme procedurali richiamate in relazione alla richiesta di trattazione orale dell'udienza; la richiesta è stata tempestiva e la trattazione è avvenuta.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 42208/2017; Sez. U, n. 20808/2018; Sez. 3, n. 50565/2015 e altre)
Principi consolidati: la confessione spontanea è elemento favorevole per le attenuanti ma non è automaticamente determinante; l'esercizio legittimo delle facoltà difensive (silenzio, negazione) non può in sé ingiustificatamente precludere attenuanti, mentre comportamenti processuali sleali o elementi di fatto che evidenziano pericolosità possono giustificare il diniego.
Massime di principio
- La confessione spontanea può costituire circostanza attenuante, ma il giudice di merito può escluderne la rilevanza se emerge che essa è strumentale, contraddetta da altri elementi o non accompagnata da segni concreti di ravvedimento.
- L'esercizio delle facoltà difensive (silenzio, negazione dei fatti, scelta processuale) non può di per sé essere utilizzato come motivo esclusivo per negare le attenuanti generiche; tuttavia comportamenti processuali sleali o fuorvianti possono rilevare negativamente.
- La presenza di precedenti penali, anche se non valorizzata come recidiva, può comunque essere considerata dal giudice come elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La differenziazione del trattamento sanzionatorio tra coimputati può essere legittima se motivata da concrete differenze personali e probatorie (es. età, incensuratezza, contributo al processo, elementi materiali che indicano dimestichezza con armi).
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti è utile non solo ammettere la responsabilità, ma anche fornire elementi che dimostrino reale resipiscenza e, se possibile, un contributo probatorio o collaborativo che agevoli l'accertamento della verità.
- Reperti materiali che documentano dimestichezza con il fatto criminoso (es. strumenti per la manutenzione di armi) possono influenzare negativamente la valutazione della personalità e giustificare un trattamento più severo.
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