Cassazione Penale, Sentenza n. 34927/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca (dissequestro) del conto corrente della ditta Jambo sostenendo che l'istanza era stata correttamente presentata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 321, comma 3, c.p.p. e che l'appello contro il provvedimento del G.I.P. era quindi ammissibile ai sensi dell'art. 322-bis. L'originaria ordinanza impugnata aveva invece ritenuto che l'istanza fosse stata depositata al G.I.P. (e non al P.M.) e aveva dichiarato l'appello inammissibile, sostenendo anche la possibile nullità ex art. 178 lett. "a" c.p.p. per presunta incompetenza funzionale
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello, rilevando che dagli atti risulta che l'istanza di revoca era stata effettivamente depositata presso la segreteria del Pubblico Ministero (art. 321, comma terzo) e che il P.M. aveva trasmesso la richiesta al G.I.P. con parere negativo; di conseguenza l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis era ammissibile. Il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa è stata rinviata al Tribunale di Macerata per un nuovo esame dell'appello
Norme richiamate
L'istanza di revoca del sequestro preventivo deve essere presentata al Pubblico Ministero (segretaria del P.M.); se il P.M. ritiene di respingerla, trasmette gli atti al G.I.P. con il proprio parere
Regola l'impugnazione dei provvedimenti relativi a misure cautelari reali e permette, in presenza del provvedimento del G.I.P. di rigetto della revoca, di proporre appello nei termini e modi previsti
Prevede la nullità del provvedimento emesso da giudice funzionalmente incompetente; nel caso concreto il Tribunale aveva richiamato tale ipotesi, ma la Corte ha ritenuto che la inesatta enunciazione del luogo di deposito non comportasse l'inammissibilità dell'appello quando, dagli atti, risulti il corretto deposito presso il P.M. e la successiva trasmissione con parere al G.I.P.
Massime di principio
- L'istanza di revoca del sequestro preventivo va presentata alla segreteria del Pubblico Ministero: conservare prova del deposito (ricevuta telematica o ricevuta di deposito)
- Se il P.M. trasmette l'istanza al G.I.P. con parere negativo, il rigetto del G.I.P. è impugnabile con appello ai sensi dell'art. 322-bis; una errata indicazione formale sul luogo del deposito non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello quando gli atti dimostrino il corretto percorso procedurale
- La mancata menzione o l'assenza apparente del parere del P.M. non sempre determinano nullità del provvedimento del G.I.P.; la giurisprudenza tende a valutare l'effettiva operatività del diritto di difesa e l'effettivo pregiudizio subito
- In caso di contestazione di inammissibilità per vizi formali, è utile produrre subito in appello la documentazione che attesti il deposito originario e la trasmissione del P.M. al G.I.P.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile l'impugnazione per motivazioni che gli atti smentiscono, è possibile ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo esame; pertanto verificare sempre la corrispondenza tra motivazione e contenuto del fascicolo
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