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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 19434 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

F.G. aveva impugnato una cartella di pagamento deducendo la nullità per l'incongruenza tra la data di esecutività del ruolo e quella di consegna del ruolo, nonché la decadenza dell'amministrazione per il decorso dei termini previsti dalla normativa vigente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo incerto il momento dal quale calcolare il termine per la notificazione della cartella. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un vizio di motivazione sulla ritenuta tardività della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso, perché non conteneva il quesito di fatto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla sentenza depositata nel 2008. Tale disposizione imponeva, in caso di denuncia di vizio motivazionale, una sintesi autonoma e conclusiva del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato e l'Agenzia è stata condannata a rifondere al contribuente costituito le spese, liquidate in 1.600 euro, di cui 200 euro per esborsi.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio di motivazione della sentenza impugnata

    La denuncia del vizio di motivazione deve rispettare gli specifici requisiti processuali previsti per il ricorso per cassazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    formulazione del quesito di fatto

    Per le sentenze soggette temporalmente alla norma, il motivo fondato su un vizio di motivazione doveva essere corredato da una sintesi chiara e autonoma del fatto controverso, delle carenze motivazionali e del nesso tra tali carenze e l'esito favorevole richiesto. La mancanza di tale requisito comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La specificità del motivo di ricorso è distinta dall'ulteriore requisito del quesito o della sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c.; quest'ultimo aveva una funzione autonoma di verifica immediata dell'ammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: anche una possibile censura nel merito può essere respinta senza esame qualora il motivo sia formulato in modo processualmente inammissibile.
  • Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre individuare con precisione il fatto controverso, spiegare quale sia la lacuna o contraddizione della motivazione e chiarire perché, se correttamente valutato, quel fatto avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • I requisiti processuali applicabili devono essere verificati in base alla disciplina vigente al momento rilevante per il processo; nel caso esaminato l'art. 366-bis c.p.c. era applicabile perché la sentenza impugnata era stata depositata nel 2008.
  • La Corte di cassazione non riesamina automaticamente la fondatezza della pretesa tributaria se il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità: il rigetto può quindi dipendere esclusivamente da un difetto formale del ricorso.
  • La parte soccombente in cassazione, quando l'altra parte si è costituita, è normalmente condannata al rimborso delle spese processuali.

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