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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20974/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

Le ricorrenti, personale ATA transitato dagli enti locali allo Stato, avevano chiesto il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive dal 1° gennaio 2000. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello aveva respinto nuovamente la domanda ritenendo che la censura, in riassunzione, fosse stata limitata alla mancata considerazione del trattamento accessorio di produttività e che comunque non fosse stata dedotta una riduzione complessiva del trattamento economico. In cassazione le lavoratrici hanno denunciato: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del decisum rescindente, omessa verifica del peggioramento retributivo sostanziale e del corretto criterio di temporizzazione; violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita motivazione contraddittoria; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione dell'art. 117 Cost. per mancata applicazione della disciplina interna in modo conforme ai principi europei e convenzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati, osservando che il giudice di rinvio non si era uniformato al precedente dictum rescindente. Quest'ultimo aveva imposto un accertamento specifico: verificare se, al momento del passaggio dall'ente locale allo Stato, vi fosse stato un peggioramento retributivo sostanziale mediante una comparazione globale delle condizioni economiche immediatamente precedenti il trasferimento, senza limitarsi a singoli istituti e senza assumere rilievo di eventuali disparità con il personale già in servizio presso il cessionario. La Corte territoriale, invece, aveva sostanzialmente riproposto la motivazione già censurata, senza svolgere la comparazione globale richiesta, ritenendo erroneamente estranea alla causa petendi la dedotta perdita di componenti retributive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, perché proceda al nuovo esame secondo il principio di diritto indicato e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, in caso di giudizio di rinvio, il giudice del merito deve uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente; in cassazione si verifica se il rinvio sia stato rispettato interpretando il precedente decisum in relazione alla domanda e alla questione decisa.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione contraddittoria è dedotta rispetto alla ritenuta esclusione di profili retributivi dalla materia del contendere.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È invocato per omesso esame del fatto decisivo costituito dal peggioramento retributivo conseguente al trasferimento.

  • art. 117 Cost.

    È richiamato per sostenere la necessità di interpretare la disciplina interna in modo conforme ai principi europei e convenzionali.

  • art. 8, comma 2, l. n. 124/1999

    È la base normativa originaria invocata per il riconoscimento dell'anzianità del personale transitato.

  • art. 1, comma 218, l. n. 266/2005

    È la norma sopravvenuta richiamata dalle ricorrenti come disciplina di temporizzazione applicata dall'amministrazione; la Corte precisa però che il giudice di rinvio non era chiamato a valutarne in astratto la conformità, ma a verificare il possibile peggioramento retributivo sostanziale.

  • art. 414 c.p.c.

    È la forma dell'originario ricorso introduttivo nel rito del lavoro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi in modo puntuale al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente; non può sostituire all'accertamento richiesto una motivazione già implicitamente o espressamente disattesa dalla Cassazione.
  • Quando il rinvio impone di verificare un "peggioramento retributivo sostanziale", il confronto deve essere globale e riferito alle condizioni economiche complessive immediatamente precedenti al trasferimento, non al solo singolo istituto o a componenti isolate del trattamento.
  • Ai fini della tutela del lavoratore trasferito, rileva solo una diminuzione certa del compenso normalmente spettante se il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni; non assumono rilievo importi occasionali o variabili che non costituiscano il normale corrispettivo della prestazione.
  • L'eventuale esclusione di specifiche voci retributive dalla comparazione è illegittima se impedisce di verificare in concreto se il trasferimento abbia comportato una reformatio in peius del trattamento economico complessivo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'azienda
RamiLavoro
SottomaterieContinuità dei rapporti nel trasferimento d'azienda ex art. 2112
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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