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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41074/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, censure contro il giudizio di responsabilità e contro la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Le difese hanno insistito per l'ammissibilità dei ricorsi. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze riproducono profili già esaminati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che i motivi fossero meramente ripetitivi e non confrontassero criticamente la motivazione della sentenza d'appello, che aveva già affrontato e respinto le censure sulla responsabilità e sulla richiesta di riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, richiamando il criterio della colpa nella causazione della causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità è stata ritenuta già esaminata e correttamente disattesa dalla sentenza impugnata.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza non è stata ritenuta sussistente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo sostanzialmente identico censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con la motivazione resa dal giudice di merito.
  • La deduzione della mancata riqualificazione del fatto in un'ipotesi di lieve entità non può tradursi in una mera reiterazione di contestazioni già scrutinante in appello, ma richiede l'indicazione di specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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