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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30623/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 25 settembre 2025. Dal testo risulta che il ricorso articolava tre motivi: il primo era formulato in termini generici e conteneva censure vaghe, senza indicare quale specifico passaggio della motivazione di merito fosse viziato; il secondo contestava profili attinenti allo stato di ebbrezza, ma la Corte ha richiamato il principio per cui l'ebbrezza non incide sulla volontarietà della condotta né sulla colpevolezza; il terzo riguardava l'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e includeva anche una questione di legittimità costituzionale del divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma 4, c.p., ritenuta però inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la richiesta di prevalenza non risultava oggetto né dell'appello né del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati il primo e il secondo motivo e generico il terzo; ha inoltre escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. perché mancava l'accertamento dei presupposti per la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, non dedotta in modo specifico nei precedenti gradi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è richiamato come oggetto della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte afferma che tale questione è inammissibile per difetto di rilevanza nel caso concreto, mancando la previa deduzione e verifica dei presupposti della richiesta prevalenza.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso formulato in modo generico, quando non consenta di individuare con precisione il punto della motivazione di merito asseritamente viziato.
  • Lo stato di ebbrezza non incide, di per sé, sulla volontarietà della condotta e non esclude la colpevolezza dell'agente.
  • La questione di legittimità costituzionale di una norma che impedisce il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva presuppone la previa deduzione e verifica, nel giudizio di merito e nel ricorso, dei presupposti della concreta richiesta di prevalenza; in mancanza, difetta il requisito della rilevanza.
  • La mancata specifica devoluzione in appello di una questione preclude, di regola, che essa sia utilmente proposta per la prima volta in cassazione, specie quando ne dipenda l'ammissibilità della censura costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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