Cassazione Penale, Ordinanza n. 35484/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Bologna, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e gli aumenti per continuazione. Il testo non specifica il reato contestato, i fatti concreti, la pena applicata né l’entità degli aumenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Sulla recidiva, ha giudicato adeguata la motivazione della Corte d’appello, che aveva valorizzato i numerosi precedenti penali, anche specifici e commessi con violenza, la maggiore pericolosità desunta dal fatto e l’indifferenza dell’imputato alle precedenti condanne. Sulla pena, ha ribadito che la graduazione e la determinazione degli aumenti e delle diminuzioni spettano alla discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.; è sufficiente una motivazione sintetica quando la pena non sia notevolmente superiore alla media e la decisione non sia arbitraria né illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali; la valutazione non è riesaminabile in cassazione se non è arbitraria o illogica ed è sorretta da motivazione sufficiente.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il giudice di merito deve commisurare la pena secondo i criteri indicati dalla norma, ma non è tenuto a esporre analiticamente ogni elemento considerato: può motivare richiamando quelli determinanti, purché la decisione sia logicamente coerente.
Massime di principio
- La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni connessi alle circostanze e alla continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione non è ammissibile una censura diretta soltanto a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, se la determinazione non è arbitraria o illogica ed è adeguatamente motivata.
- Per motivare la determinazione della pena il giudice non deve menzionare analiticamente tutti gli elementi considerati: può indicare quelli decisivi per la soluzione adottata. Una motivazione sintetica è sufficiente, salvo che la pena si discosti notevolmente dalla misura media, quando occorre una spiegazione specifica e dettagliata.
- La recidiva può essere confermata valorizzando i precedenti penali, anche specifici e connotati da violenza, quando il giudice ne ricavi un’accresciuta pericolosità e l’inefficacia deterrente delle precedenti condanne, con motivazione esente da vizi logici.
Come è indicizzato
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