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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13065/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di secondo grado la Corte d'Appello di Catania, su richiesta concorde del pubblico ministero e dell'imputato ex art. 599-bis c.p.p., ha riformato la decisione del Tribunale e ha rideterminato la pena in modo conforme all'accordo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza che il giudice di appello non avrebbe verificato la possibile ricorrenza di cause di proscioglimento immediato o di cause di nullità/inutilizzabilità rilevabili d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, quando la Corte di appello accoglie la richiesta di pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., non è tenuta a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, poiché la cognizione del giudice è delimitata dai motivi di appello non rinunciati. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina la richiesta di pena concordata in appello; se accolta, delimita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    non impone, nel contesto della pena concordata in appello, una motivazione specifica sul mancato proscioglimento ove i motivi devoluti siano stati rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    fondamento della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, ove non sia esclusa la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., il giudice non deve svolgere una autonoma motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., se la cognizione risulta circoscritta ai motivi non rinunciati.
  • La rinuncia ai motivi di appello restringe il perimetro del controllo del giudice di secondo grado, con conseguente irrilevanza delle censure che pretendano una rivalutazione officiosa non imposta dal devolutum residuo.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la mancata verifica ex art. 129 c.p.p. in presenza di sentenza di appello resa su accordo ex art. 599-bis c.p.p., quando la doglianza si ponga fuori dal perimetro dei motivi ancora devoluti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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