Cassazione Penale, Sentenza n. 16126/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato il riesame della misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Si deduce violazione e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.: censurata la mancata qualificazione della condotta come di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (dato il modesto quantitativo e il presunto ruolo marginale della Papini), la non considerazione della distanza temporale della precedente condanna e della pendenza per fatti del 2017, e la mancata adozione di misure meno afflittive (es. obbligo di presentazione alla P.G.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di Roma che ha accertato la gravità indiziaria sulla base di intercettazioni, servizi OCP, arresti e sequestri e sommarie informazioni, dimostrando la collaborazione stabile della Papini con il marito Fazi nella gestione di una "piazza di spaccio" nel primo semestre 2019. Ha escluso la configurabilità del fatto come di lieve entità, considerando non solo i quantitativi singoli ma la frequenza, l'organizzazione, il numero di assuntori e la capacità di incidere sul mercato. Quanto alle esigenze cautelari, è stato valorizzato il concreto pericolo di reiterazione in ragione della continuità dell'attività, della personalità della Papini (precedente del 1998 e condanna non definitiva del 23/12/2021), della mancanza di redditi leciti e della necessità di una cesura dall'ambiente di provenienza; la misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta idonea a tale scopo. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
La Corte ha ritenuto che la valutazione della "lieve entità" ai sensi del comma 5 non può basarsi solo sui quantitativi singoli ma deve considerare l'entità della droga movimentata nel tempo, la rete organizzativa, il numero di assuntori e le modalità operative; nel caso concreto la condotta rientra oltre la lieve entità.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Richiamato come precedente penale/pendente nell'esame della personalità dell'imputata a fini di valutazione del pericolo di reiterazione.
Codice di procedura penale - art. 274
Usato per motivare il pericolo di reiterazione come esigenza cautelare: il Tribunale ha individuato il rischio in una attività continuativa e nella personalità dell'indagata.
Codice di procedura penale - art. 275
Richiamato in relazione ai criteri di motivazione e alla disciplina delle misure cautelari; il ricorso censurava vizio in tema di motivazione rispetto a questi articoli.
Codice di procedura penale - art. 606
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma di impugnazione per Cassazione: il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi di queste lettere.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
Massime di principio
- La valutazione della "lieve entità" nei reati di spaccio (art. 73 DPR 309/1990) non dipende esclusivamente dal singolo quantitativo sequestrato ma dall'insieme delle circostanze: continuità, quantità complessiva movimentata nel periodo, numero di acquirenti, modalità organizzative e ruolo nell'organizzazione.
- Per la sussistenza delle esigenze cautelari il giudice valuta la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione anche alla luce di precedenti penali, pendenze processuali e della condotta posta in essere nonostante procedimenti in corso.
- La circostanza che una condanna anteriore sia distante nel tempo non esclude di per sé la valutazione negativa della personalità se sussistono successivi comportamenti criminogeni o pendenze recenti.
- La misura degli arresti domiciliari può essere giustificata per realizzare una "cesura" con l'ambiente criminale quando vi sia un rischio reale di ripresa dell'attività illecita; l'alternativa di misure meno afflittive deve risultare concretamente idonea e proporzionata rispetto ai rischi accertati.
- In sede di impugnazione è necessario dimostrare, con argomentazione plausibile e specifica, che i fatti rientrano nella fattispecie di lieve entità o che le esigenze cautelari possano essere efficacemente soddisfatte da misure meno gravose; mere affermazioni generiche risultano insufficienti.
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