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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15413/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello e confermato l'annullamento, disposto in primo grado dalla CTP di Caserta, di un avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per l'anno 2006. L'atto impositivo riguardava redditi non dichiarati riferiti a una presunta società di fatto composta da più soggetti. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Agenzia ha chiesto l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, dando atto della definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186-203, della legge n. 197 del 2022; anche alcuni controricorrenti hanno depositato domanda di definizione, prova del pagamento della prima rata e comunicazione di regolarità della definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto che la controversia era stata definita ai sensi della legge n. 197 del 2022 e che il deposito della documentazione richiesta era avvenuto regolarmente. In applicazione dell'art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato, rilevando che l'Agenzia, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022

    La definizione agevolata delle controversie tributarie consente la chiusura della lite secondo le condizioni previste dalla legge.

  • art. 1, comma 197, L. n. 197/2022

    «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»

    Il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento costituisce adempimento necessario per accedere alla definizione e ottenere gli effetti processuali previsti dalla norma.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione»

    Se è depositata la documentazione prescritta, il processo deve essere dichiarato estinto anche in Cassazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili ai sensi della legge n. 197 del 2022, il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento richiesto determina l'estinzione del processo in ogni stato e grado.
  • Quando entrambe le parti attestano la regolarità della definizione agevolata, il giudice prende atto della cessazione della materia del contendere e dichiara l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto previsto dalla legge speciale.
  • Non sussiste l'obbligo del c.d. doppio contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, quando la parte è ammessa alla prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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