Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18041/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza di riesame del sequestro preventivo su immobili censiti al NCT foglio 86, particelle 431 e 432, di proprietà della NICA SRL (Truglio legale rappresentante per la particella 431; la particella 432 risultava intestata a Ciaramella Giulia per atto di acquisto dalla NICA SRL). La ricorrente deduceva la violazione di legge nella valutazione del requisito del periculum, sostenendo che l'immobile si era sviluppato su una preesistenza abitativa e che l'intervento urbanistico non aveva creato ex novo una nuova unita abitativa né determinato incremento del fabbisogno di servizi idoneo a giustificare il periculum, soprattutto in considerazione del completamento delle opere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad impugnare: Truglio ha agito in proprio e non quale legale rappresentante della NICA SRL, proprietaria dei beni, e non ha allegato né documentato un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione personale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimita secondo cui l'indagato puo proporre riesame solo se allega tale interesse. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile; condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; disposizione di versare in favore della Cassa delle ammende, in via equitativa e senza rilevare colpa grave, l'importo di euro 3.000,00. La Corte ha respinto quindi il motivo sostanziale sul periculum per motivi di inammissibilita formale.

Norme richiamate

  • Sezione Unite della Corte di Cassazione, decisione di merito

    Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01

    Stabilisce che la persona sottoposta a indagini puo proporre richiesta di riesame solo se allega un interesse concreto e attuale collegato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione personale; tale interesse non puo limitarsi all'auspicio di un esito favorevole sul merito dei presupposti cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento da porre a carico del ricorrente in caso di inammissibilita del ricorso per cassazione.

  • Sentenza della Corte Costituzionale

    Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende, con la valutazione che il ricorso non era stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.

Massime di principio

  • Chi impugna un provvedimento cautelare di sequestro preventivo in nome proprio ma non e proprietario del bene deve allegare e dimostrare un interesse concreto e attuale correlato alla rimozione del sequestro sulla propria posizione giuridica; in mancanza il ricorso e inammissibile.
  • Se il bene e di proprieta di una societa, la societa stessa (o il legale rappresentante con idonea rappresentanza e documentazione) e il soggetto titolato a chiedere la restituzione: l'azione personale dell'amministratore deve chiarire il rapporto e l'interesse personale per evitare eccezioni di legittimazione.
  • Le censure sul requisito del periculum richiedono non solo argomentazioni di carattere tecnico (per esempio consulenze che attestino preesistenza o assenza di nuova unita abitativa), ma anche il nesso tra la rimozione del sequestro e un danno o pregiudizio giuridicamente tutelato del ricorrente; altrimenti la contestazione puo essere rigettata per carenze processuali.
  • In fase di impugnazione e importante documentare il proprio status e la titolarita di diritti sul bene (atto di proprieta, procura, delibere societarie) e allegare la prova dell'interesse personale alla restituzione per evitare l'inammissibilita.
  • La Corte puo condannare il ricorrente alle spese e disporre versamenti alla Cassa delle ammende anche in via equitativa se ritiene assente colpa grave, dunque e opportuno valutare la fondatezza procedurale dell'atto prima di proporre il ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.