Cassazione Penale, Ordinanza n. 05925/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per numerosi episodi di detenzione e cessione di cocaina. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che il giudizio di merito sulla commisurazione della pena è insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione immune da vizi logico-giuridici; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva applicato il minimo edittale per la fattispecie più grave, con aumento minimo per la continuazione e concessione delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali segue, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di cause che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Le determinazioni del giudice di merito in tema di trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.
- La scelta della pena base, la modulazione degli aumenti per continuazione e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, purché il percorso argomentativo sia congruo e non manifestamente illogico.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato oltre che alle spese processuali anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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