Cassazione Penale, Ordinanza n. 34999/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva subito in appello una parziale riforma della sentenza di primo grado, nel contesto di un accordo tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., con rideterminazione della pena in anni quattro e mesi otto di reclusione per bancarotta distrattiva e bancarotta impropria da operazioni dolose, in continuazione con altri fatti già giudicati con precedente sentenza irrevocabile. Con il ricorso per cassazione deduceva due censure: primo, carenza di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; secondo, vizio di motivazione sulla quantificazione della pena e sugli aumenti per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, a seguito della rinuncia ai motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p., la cognizione del giudice di appello resti limitata ai soli punti non rinunciati; ne consegue che non può essere poi dedotta in cassazione l'omessa motivazione su motivi rinunciati, incluso il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Inoltre, è stato affermato che è inammissibile il ricorso contro la misura della pena concordata, poiché il negozio processuale, una volta recepito nella decisione, non può essere unilateralmente modificato, salvo il caso di illegalità della pena, che nel caso non ricorreva né era stata dedotta. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice non è tenuto a una specifica motivazione sul mancato proscioglimento quando l'appello sia stato rinunciato sui motivi attinenti alla responsabilità, perché la rinuncia presuppone una pronuncia affermativa di colpevolezza e l'assenza di cause di non punibilità evidenti.
Il concordato in appello, con rinuncia a uno o più motivi, circoscrive l'oggetto del gravame ai soli capi o punti residui e impedisce di rimettere in discussione con ricorso per cassazione i motivi rinunciati.
Il ricorso è stato trattato con il rito camerale previsto per la decisione in cassazione nelle forme indicate dalla norma.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia, nel giudizio di appello concordato, ai motivi concernenti la responsabilità limita definitivamente l'oggetto devoluto al giudice di secondo grado: non è consentito lamentare in cassazione l'omessa motivazione su questioni già abbandonate.
- Quando la riduzione della pena deriva da un accordo processuale recepito nella sentenza, la misura della pena e gli aumenti per la continuazione non sono unilateralmente contestabili in cassazione, salvo deduzione di illegalità della pena.
- Il giudice dell'appello concordato non deve svolgere un autonomo esame del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la doglianza sulla responsabilità è stata rinunciata, poiché ciò presuppone già una scelta difensiva incompatibile con la richiesta di proscioglimento.
- Il ricorso per cassazione proposto contro il contenuto sanzionatorio di un accordo processuale è inammissibile se non viene dedotta e non risulta una pena illegale.
Come è indicizzato
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