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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11151/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e per omissione della motivazione circa la richiesta di accesso a sanzioni sostitutive. Il ricorrente ha contestato che la Corte di appello, pur avendo ricostruito la responsabilità per il reato contestato al capo 3), non ha valutato compiutamente i presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, utilizzando argomentazioni carenti e facendo riferimento a circostanze successive al fatto senza verificare i criteri tipizzati (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Inoltre il ricorrente ha lamentato che la Corte non ha motivato in ordine alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi: ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. La Suprema Corte ha censurato la motivazione della Corte territoriale come carente e insufficiente sia in ordine alla valutazione dei presupposti dell'art. 131-bis c.p. (richiamando i parametri stabiliti dalle Sezioni Unite) sia in ordine alla mancata valutazione della richiesta di sanzioni sostitutive, disponendo che la Corte d'appello si pronunci nuovamente, con motivazioni chiare e adeguate, sui punti devoluti dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    È la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. La Corte ha rimproverato alla Corte d'appello una motivazione insufficiente nella verifica di tali presupposti

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro richiamato per valutare, insieme ad altri elementi, la tenuità del fatto: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo devono essere considerati congiuntamente nel giudizio di tenuità

  • art. 337 cod. pen.

    Nel testo è riportato che il ricorrente risulta assolto dal delitto di cui a tale articolo; la Corte di Cassazione osserva che l'assoluzione rispetto ad altri capi non esclude comunque l'obbligo di motivare correttamente l'eventuale applicazione dell'art. 131-bis al capo di condanna

  • Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza di riferimento che chiarisce la natura sostanziale della causa di non punibilità per particolare tenuità e i criteri di valutazione da seguire; la Cassazione richiama questo precedente per sottolineare l'obbligo di motivazione completa e articolata

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Precedente richiamato per il principio che la Corte di appello deve enunciare e argomentare criticamente le ragioni di diritto e di fatto a fondamento della decisione quando sia in gioco l'applicazione dell'art. 131-bis; la mancata considerazione costituisce vizio grave di motivazione

Massime di principio

  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una motivazione puntuale e complessiva: il giudice deve valutare congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo, conformandosi ai parametri indicati dalle Sezioni Unite
  • Circostanze successive al fatto non possono, da sole e senza adeguata spiegazione, giustificare il diniego dell'art. 131-bis: la valutazione deve concentrarsi sulle peculiarità del fatto e sul profilo soggettivo al momento della condotta
  • Se la difesa chiede espressamente l'applicazione di sanzioni sostitutive, il giudice è tenuto a considerare e motivare specificamente tale richiesta; la mancata motivazione costituisce vizio che può determinare annullamento e rinvio
  • In caso di dubbio sulla tenuità, il principio di proporzione ed extrema ratio impone di evitare l'intervento penale per fatti marginali che non mostrano bisogno di pena; tuttavia la scelta di non applicare 131-bis deve essere adeguatamente argomentata
  • La Corte d'appello, nel nuovo giudizio, ha ampia discrezionalità nel valutare i presupposti dell'art. 131-bis e l'eventuale applicazione di sanzioni sostitutive, ma tale discrezionalità deve tradursi in motivazioni coerenti, complete e ragionevoli

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