Cassazione Penale, Ordinanza n. 36463/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 10 febbraio 2026 della Corte d’appello di Bologna, che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.). Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano questioni già adeguatamente esaminate e che la motivazione impugnata escludeva, con argomentazioni congrue, sia l’inoffensività o la lieve offensività del fatto sia la configurabilità di un falso grossolano. Ha inoltre valorizzato il particolare disvalore del contesto e i precedenti specifici, indicativi della non occasionalità della condotta e della preordinazione del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, giudicando manifestamente infondate le censure sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e rilevando che esse riproponevano doglianze già vagliate dalla Corte territoriale. La condanna confermata in appello resta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo non indica la pena principale né ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
la penale responsabilità del predetto in ordine al reato di cui all 'art. 477-482 cod. pen.
La norma è indicata quale riferimento della condanna confermata, ma la decisione non ne espone un’autonoma interpretazione.
la penale responsabilità del predetto in ordine al reato di cui all 'art. 477-482 cod. pen.
La norma è indicata quale riferimento della condanna confermata, ma la decisione non ne espone un’autonoma interpretazione.
si è adeguatamente motivato circa l 'impossibilità di qualificare l'azione posta in essere come inoffensiva o, comunque, di lieve offensività, escludendosi che si tratti di un'ipotesi di falso grossolano; la Corte di merito ha, inoltre, evidenziato come la condotta si collochi in un contesto di particolare disvalore, anche alla luce dei precedenti specifici gravanti in capo al ricorrente, indici della non occasionalità della condotta e della preordinazione del dolo
La particolare tenuità può essere esclusa quando il fatto non sia inoffensivo o di lieve offensività e quando il contesto, i precedenti specifici, la non occasionalità e la preordinazione del dolo depongano per un significativo disvalore della condotta.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta non possa essere qualificata come inoffensiva o di lieve offensività; l’esclusione può essere motivata anche considerando il contesto di disvalore, i precedenti specifici, la non occasionalità della condotta e la preordinazione del dolo.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e denunci un vizio di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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