Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18118/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, avendo ottenuto con decreto del tribunale di Trento l'apertura della procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 3/2012 (deposito 29/10/2020), ha poi dichiarato di rinunciare a tale procedura (atto del 14/11/2023). Il giudice delegato ha ritenuto la rinuncia "improduttiva di effetto alcuno" e ha mantenuto aperta la procedura; il tribunale ha respinto il reclamo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 14-ter e 14-quinquies l. n. 3/2012, sostenendo che le procedure previste dalla legge sono di natura negoziale e dunque rinunciabili come il concordato, e che non esiste divieto normativo espresso alla rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la facoltà di rinuncia da parte del debitore sussiste solo fino all'emanazione del decreto di apertura della procedura; una volta pronunciato il decreto di apertura ai sensi dell'art. 14-quinquies, la rinuncia del debitore è esclusa. La Corte ha motivato che la procedura di liquidazione ha natura concorsuale e pubblicistica, è equiparata per effetti all'atto di pignoramento e presenta caratteri analoghi alla procedura fallimentare (spossessamento, accertamento del passivo, liquidazione competitiva, inclusione dei beni sopravvenuti). Il decreto di apertura produce effetti fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine minimo previsto (quattro anni), e la rimozione del decreto può avvenire solo tramite i rimedi previsti dalla legge (reclamo) o per effetto delle vicende procedurali (es. mancata partecipazione dei creditori). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in favore della controricorrente per € 8.200,00 più accessori.

Norme richiamate

  • legge n. 3/2012, art. 14-ter

    in alternativa all’accordo di composizione della crisi il debitore può chiedere la liquidazione dei suoi beni

    La Corte riconosce che la disciplina permette al debitore di chiedere la liquidazione, ma interpreta tale possibilità come una scelta iniziale del debitore che non comporta la rinunciabilità della procedura una volta che il decreto di apertura sia stato pronunciato; l'art. 14-ter non implica la possibilità di revocare la procedura dopo l'apertura.

  • legge n. 3/2012, art. 14-quinquies, comma 4

    sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all’ articolo 14 undecies

    La Corte considera questo comma conferma dell'obbligo di mantenere aperta la procedura fino all'esaurimento del programma di liquidazione e quindi ostativo a una rinuncia unilaterale del debitore dopo il decreto di apertura.

  • legge n. 3/2012, art. 14-novies, comma 5

    accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura

    La norma stabilisce il momento della chiusura formalizzata dal giudice: la Corte la interpreta come limite temporale e sostanziale che impedisce la chiusura anticipata per mera volontà del debitore.

  • legge n. 3/2012, art. 14-undecies

    dei beni "sopravvenuti nei quattro anni successivi"

    La previsione dell'inclusione dei beni sopravvenuti rafforza la natura prolungata e universale della procedura, giustificando l'impossibilità di rinuncia unilaterale dopo l'apertura.

  • codice civile, artt. 2913 e ss.

    L'art. 14-quinquies equipara, quoad effectum, il decreto di apertura agli effetti di un atto di pignoramento (richiamo agli artt. 2913 ss. c.c.): la Corte usa questo richiamo per spiegare gli effetti reali del decreto, pur sottolineando la differenza procedurale rispetto al pignoramento.

  • codice di procedura civile, artt. 629 e 632

    Queste disposizioni sul pignoramento sono richiamate per evidenziare che il pignoramento, fondato su titolo esecutivo, può essere rinunciato dal creditore procedente, mentre il decreto di apertura richiede un accertamento giudiziale e non è soggetto alla stessa rinunciabilità.

  • codice civile, art. 2741

    Richiamato in relazione all'ordine di soddisfacimento dei creditori; la Corte richiama il principio della par condicio fra creditori come valore perseguibile dalla procedura di liquidazione.

  • legge fallimentare (richiami dottrinali e giurisprudenziali), artt. 1, 5, 15, 16, 17, 44, 45, 88, 118, 120

    La Corte utilizza i richiami alla disciplina fallimentare per sottolineare la somiglianza strutturale e funzionale della procedura di liquidazione della legge n. 3/2012 con le procedure concorsuali tradizionali, e per applicare principi interpretativi consolidati (effetti erga omnes della dichiarazione, impossibilità di lasciare la prosecuzione della procedura alla mera volontà del debitore).

Massime di principio

  • La domanda del debitore per l'apertura della liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012 è rinunciabile solamente fino al momento antecedente al decreto di apertura; dopo il decreto di apertura la rinuncia unilaterale del debitore è inefficace.
  • Il decreto di apertura ha effetti sostanziali e pubblicistici analoghi a quelli di una dichiarazione concorsuale (es. fallimento) e impedisce che la prosecuzione o la cessazione della procedura siano affidate alla sola volontà del debitore.
  • La chiusura della procedura può avvenire solo nei termini e con le modalità previste dalla legge (es. accertamento della completa esecuzione del programma di liquidazione e decorso del termine minimo di quattro anni) o per effetto delle vicende processuali/attitudinali dei creditori (ad es. mancata partecipazione), non per rinuncia del debitore dopo l'apertura.
  • Nel valutare la rinunciabilità di una procedura concorsuale occorre guardare alla sua natura sostanziale e strutturale: se presenta elementi di 'moderna concorsualità' (spossessamento, coinvolgimento formale di tutti i creditori, pubblicità, liquidazione universale), la possibilità di revoca unilaterale è esclusa dopo l'apertura formale.
  • Se il debitore vuole revocare l'iniziativa, deve farlo prima che il giudice abbia pronunciato il decreto di apertura; dopo tale momento i rimedi idonei sono quelli impugnatori previsti dalla legge e le soluzioni che derivano dalla partecipazione dei creditori.
  • Nel dubbio interpretativo tra norme che concedono al debitore l'iniziativa e la natura pubblicistica della procedura, prevalgono le ragioni di tutela della par condicio creditorum e della certezza dei ruoli procedurali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.