Cassazione Civile, Sentenza n. 18126/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti, eredi dell'ex Presidente del CdA Giuseppe Trequattrini, impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva confermato la responsabilità patrimoniale del de cuius per mala gestio e la condanna al risarcimento in favore dell'ACAR per gli acquisti immobiliari (sede in Via D'Andreotto e centro sportivo di San Martino in Campo). Le censure riguardano, tra l'altro: ammissibilità e portata della chiamata in causa in garanzia dei componenti del CdA (art.106 c.p.c.), decorrenza e sospensione della prescrizione dell'azione di responsabilità (art.2941 n.7 c.c.), qualificazione e tutela del fondo mutualistico (contestazione dell'applicazione dell'art.2117 c.c.), onere della prova per l'azione di responsabilità (art.2393 c.c. e art.1218 c.c.), ammissione di mezzi istruttori e prova testimoniale, nonché il corretto criterio di quantificazione del danno e la possibile riduzione per concorso di colpa di chi ha poi gestito e venduto il bene (art.1223, 1227 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le prime due censure (in particolare sul tema della chiamata in causa/garanzia dei terzi e sulla relativa motivazione della corte territoriale), ha dichiarato inammissibili o infondati vari altri motivi (come richiesto in parte dalla Procura Generale), e ha ritenuto fondate le doglianze sull'insufficiente motivazione e sulla quantificazione del danno (ottavo, nono e decimo motivo). In particolare: la Cassazione ha censurato la decisione di merito in ordine alla ammissibilità e alla motivazione circa la chiamata in garanzia dei componenti del CdA; ha confermato la legittimità della statuizione sulla sospensione della prescrizione in favore dell'ente alla luce della successiva pronuncia della Corte Costituzionale (che ha esteso la sospensione anche alle associazioni non riconosciute); ha ritenuto invece carente la motivazione della Corte d'appello in ordine alla determinazione dell'ammontare del danno, determinando la necessità di un nuovo esame in punto di quantificazione e di considerazione del concorso di colpa e delle riduzioni del danno. Conseguentemente la Cassazione ha accolto il ricorso in parte, annullando la sentenza impugnata nei punti indicati e rinviando per nuovo giudizio limitatamente alle questioni rimesse (in particolare quelle relative all'ammissibilità della chiamata in garanzia e alla quantificazione del danno); ha invece respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 106 c.p.c.
Disciplina la chiamata in causa del terzo; la Corte sottolinea che la chiamata 'in garanzia' non comporta automaticamente l'estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato e che la legittimità della chiamata e la sua qualificazione (garanzia propria/impropria) richiedono corretto esame della domanda e motivazione
art. 2393 c.c.
Regola l'azione di responsabilità sociale contro gli amministratori; la Corte la qualifica come azione contrattuale soggetta a prescrizione decennale e conferma l'onere dell'associazione di allegare conferimento di mandato e inadempimento, mentre sull'erede gravano gli oneri liberatori
art. 2941, comma 1, n. 7, c.c.
"tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica per le azioni di responsabilità contro di essi"
Prevedeva la sospensione della prescrizione per le azioni di responsabilità tra persone giuridiche e i loro amministratori fino alla cessazione della carica; la Corte costituzionale ha esteso l'effetto anche alle associazioni non riconosciute, rendendo applicabile la sospensione nel caso di specie
art. 2117 c.c.
Norma richiamata in relazione ai fondi integrativi e alla loro 'intangibilità' nel contesto del rapporto di lavoro; la Corte d'appello ha però fondato la tutela dell'integrità del fondo mutualistico sullo statuto e regolamento dell'ente e non su un'applicazione letterale dell'art.2117
art. 1218 c.c.
Principio dell'obbligazione di fonte contrattuale: l'onere della prova relativo all'inadempimento e all'adempimento grava rispettivamente su chi agisce e sul debitore; qui richiamato per individuare gli oneri probatori in una azione di responsabilità ex art.2393
art. 1223 c.c.
Principio del nesso di causalità tra inadempimento e danno; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente motivato il nesso causale e la concreta dimensione del danno
art. 1227 c.c.
Regola la riduzione del risarcimento in caso di concorso di colpa del danneggiato; la Corte ha ritenuto che la quantificazione del danno doveva tener conto anche dell'eventuale responsabilità del CdA succeduto o di atti ulteriori che abbiano inciso sul danno stesso
art. 115 c.p.c.
Tutela del diritto alla prova; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità sull'ammissibilità e valutazione delle prove di merito
Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 26/06/2025
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte della disciplina che impediva la sospensione della prescrizione per le associazioni non riconosciute; tale decisione ha effetto erga omnes e ha reso applicabile la sospensione anche nel caso in esame
Massime di principio
- Chiamata in garanzia (art.106 c.p.c.): quando il convenuto chiama un terzo 'in garanzia' non si produce automaticamente l'estensione della domanda attorea al chiamato; l'attore deve formulare espressa autonoma domanda contro il terzo se intende la sua condanna
- Ammissibilità della chiamata in causa: il giudice deve valutare e motivare adeguatamente se la chiamata del terzo è una difesa in regresso/garanzia propria o una tentata estensione dell'azione dell'attore; vizi motivazionali su questo punto possono determinare annullamento
- Prescrizione e associazioni non riconosciute: dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, la sospensione del termine prescrizionale prevista dall'art.2941 n.7 c.c. si applica anche alle associazioni non riconosciute rispetto alle azioni di responsabilità contro i loro amministratori
- Onere della prova nell'azione ex art.2393 c.c.: l'ente che agisce deve provare il conferimento del mandato e l'inadempimento; l'amministratore (o i suoi eredi) ha l'onere liberatorio di provare l'adempimento o l'impossibilità non imputabile
- Valutazione e ammissione delle prove: le decisioni di merito sull'ammissibilità e sulla rilevanza dei mezzi istruttori (es. esibizione documentale, testi) sono discrezionali e difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo vizio logico o giuridico evidente; tuttavia il rigetto sistematico e non motivato può costituire vizio
- Quantificazione del danno: il giudice deve motivare il nesso causale tra la condotta inadempiente e il danno risarcibile; la determinazione del quantum deve essere chiara e rispondere alle contestazioni attoree e difensive, considerando anche eventuali atti successivi che abbiano attenuato o aggravato il danno (concorso di colpa, transazioni, svalutazioni)
- Rimedi della Cassazione: errori di motivazione su temi decisivi (ammissibilità della chiamata, quantificazione del danno) possono condurre all'annullamento e al rinvio per nuovo esame, non necessariamente alla riforma integrale del merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 18025/2025 del 03/07/2025
- Sentenza civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 18056/2025 del 03/07/2025
- Sentenza civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 18084/2025 del 03/07/2025
- Sentenza civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 18106/2025 del 03/07/2025
- Sentenza civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 18118/2025 del 03/07/2025
- Sentenza civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 18140/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →