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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18025/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento ai sensi dell'art. 167 TUIR (regime CFC) per l'omessa imputazione per trasparenza dei redditi della controllata estera Draka Cabletek Asia Pacific Holding PTE Ltd (Singapore). La contribuente deduceva: a) inapplicabilità della disciplina CFC perché gli utili contestati si erano formati prima dell'acquisizione della partecipazione (acquisita nel 2011); b) mancato riconoscimento dell'esimente di cui alla lett. a) comma 5 dell'art. 167; c) illegittimo computo del reddito nella misura del 100% (anziché applicare la riduzione al 5%). In parallelo erano stati impugnati avvisi su questioni di transfer pricing (IRES/IRAP), poi in parte conciliati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'art. 167 TUIR impone l'imputazione per trasparenza dei redditi della CFC al socio residente solo se, al momento del conseguimento del reddito da parte della controllata, la partecipazione fosse già in capo al socio residente. Ha così cassato la sentenza della CTR che aveva ammesso l'imputazione anche per utili formati anteriormente all'acquisizione della partecipazione e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio enunciato. I restanti motivi (art. 87 e 89 TUIR, livello di tassazione estera e aliquota ridotta) sono stati assorbiti e saranno valutati dal giudice del rinvio; le spese di legittimità sono regolate dalla Corte di merito in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 167 TUIR (CFC)

    i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato 'a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute'

    La Corte interpreta l'art.167 nel senso che i redditi della controlled foreign company vanno imputati al socio residente nel momento in cui sono conseguiti; è indispensabile verificare che, al momento del conseguimento del reddito da parte della CFC, il socio residente avesse già acquisito la partecipazione.

  • art. 110, comma 7 TUIR

    Richiamato dall'Ufficio per contestare omessa contabilizzazione di componenti positivi (questioni di transfer pricing). Nel caso in esame le controversie relative a transfer pricing sono state in parte risolte tramite conciliazione.

  • art. 87 TUIR

    Norma richiamata nella censura sulla tassazione dei dividendi di fonte estera; nel giudizio di legittimità tale motivo è stato assorbito dalla decisione sul punto principale (art.167) e sarà riesaminato dal giudice di rinvio se necessario.

  • art. 89 TUIR

    Richiamato con riferimento alla possibilità di imponibilità limitata (aliquota 5%) dei dividendi esteri. La Corte ha ritenuto il profilo assorbito ma ha indicato che il giudice del rinvio dovrà valutare i presupposti fattuali (es. livello di tassazione nominale nel paese estero) per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

  • D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

    Richiamato per evidenziare la finalità antielusiva della disciplina CFC e la natura 'per trasparenza' dell'imputazione dei redditi delle controllate estere, analogamente al regime delle società di persone.

Massime di principio

  • La disciplina CFC (art.167 TUIR) imputa i redditi della controllata estera al socio residente solo se al momento del conseguimento del reddito la partecipazione nel soggetto estero era già in capo al socio: se la partecipazione è stata acquisita dopo la produzione degli utili, questi non possono essere imputati retroattivamente al nuovo socio tramite CFC.
  • In caso di acquisizioni, è fondamentale documentare la data effettiva di acquisizione della partecipazione e il periodo di formazione del risultato economico della controllata (chiusura esercizio/periodo di gestione), perché la verifica temporale è decisiva per l'applicazione del regime CFC.
  • L'esimente di cui al comma 5 lett. a) dell'art.167 (circostanze che escludono l'applicazione CFC) va valutata sulla base di elementi concreti e non di mere presenze formali (es. sede, conti, polizze): la prova della sostanziale autonomia e attività economica della controllata è a carico del contribuente.
  • Quando sono in discussione anche profili di tassazione ridotta dei dividendi esteri (art.89 TUIR), il livello di tassazione effettivo o nominale del paese estero deve essere accertato e documentato; la mera indicazione non è sufficiente.
  • Le questioni di transfer pricing e di imputazione CFC possono essere indipendenti: pratiche conciliatorie sugli accertamenti di transfer pricing non esauriscono automaticamente i profili CFC, che richiedono specifica valutazione temporale e fattuale.
  • In contenziosi analoghi, il giudice di merito dovrà sempre verificare la corrispondenza tra periodo di formazione degli utili della controllata e soggettività del socio residente al medesimo periodo, nonché addebitabilità o meno dell'eventuale simulazione/abuso societario.

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