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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18106/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti chiedevano il riconoscimento del diritto di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso in relazione alle somme loro riconosciute con sentenze civili (nn. 356 e 357 del 2015, Tribunale di Siracusa). La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il congiunto (da cui derivava il diritto) fosse inserito in ambienti malavitosi e che il delitto fosse maturato nell'ambito di una 'guerra fra clan'. Le ricorrenti impugnavano in cassazione, sostenendo fra l'altro che la Corte d'appello avrebbe applicato erroneamente la disciplina introdotta dalla legge n.122/2016, che non potrebbe avere efficacia retroattiva, e che la delibera di esclusione del Comitato era intervenuta tardivamente incidendo negativamente sui loro diritti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il requisito dell'estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali sia elemento costitutivo originario della fattispecie che dà diritto all'accesso al Fondo (ricavabile sin dalla legge n.302/1990 e confermato da successivi interventi). La normativa del 2016 (art.15 l.122/2016) è stata considerata meramente ricognitiva e non innovativa. La Corte ha altresì chiarito che l'estraneità non si esaurisce nell'assenza di condanne o nella mancata affiliazione, ma richiede la prova di una condotta di vita contraria al codice delle organizzazioni mafiose, onere probatorio a carico del richiedente; in mancanza di tale prova la domanda va rigettata. La tardiva conclusione dell'istruttoria amministrativa è irrilevante quando il requisito era già insito nella normativa anteriore. Le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese processuali e ad ulteriori oneri contributivi previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • legge 20 ottobre 1990, n. 302

    Stabilisce il requisito negativo dell'essere "del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali" come condizione per le elargizioni alle vittime: la Corte lo interpreta come requisito tassativo e immanente alla fattispecie di diritto, non meramente come condizione secondaria.

  • decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, conv. L. 28 novembre 2008, n. 186

    Prevede condizioni per i benefici in favore dei superstiti richiamando l'estraneità agli ambienti delinquenziali; la Corte richiama tale disposizione ma ne sottolinea che la disciplina generale dell'estraneità è anteriore e immanente.

  • legge 22 dicembre 1999, n. 512

    Istituisce il Fondo di rotazione e individua circostanze che escludono l'obbligazione del Fondo; la Corte rileva che il richiamo alle condizioni di estraneità ribadisce che tale requisito è elemento costitutivo della fattispecie.

  • legge 7 luglio 2016, n. 122

    art. 15, comma 1, lett. c) e comma 3

    Ha inserito esplicitamente il riferimento all'esclusione delle condizioni di cui all'art.1, comma 2, lett. b) della legge 302/1990 nel comma 3 dell'art.4 della legge 512/1999; la Corte la considera meramente chiarificatrice di un requisito già esistente, e interpreta "istanze non ancora definite" come riferito a contenzioso giurisdizionale non giunto in giudicato.

  • r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Norma formale sulla notifica alle amministrazioni rappresentate dall'Avvocatura dello Stato; la Corte rileva la nullità della notifica indirizzata all'Avvocatura Distrettuale ma dichiara la sanatoria per raggiungimento dello scopo (costituzione dell'Amministrazione).

  • legge 3 aprile 1979, n. 103

    Richiamata in relazione alla corretta domiciliazione delle notifiche all'Avvocatura Generale dello Stato.

  • codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Le ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art.360 n.3; la Corte esamina le censure e le considera infondate alla luce della giurisprudenza consolidata sul requisito dell'estraneità.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Previsione sul contributo unificato e sull'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto integrale dell'impugnazione; la Corte attesta l'obbligo potenziale di versamento da parte delle ricorrenti.

  • giurisprudenza citata

    Cass. Sez. 3, n. 28820/2019; Cass. Sez. U. n. 26626/2007; Cass. ord. n. 21306/2015; Corte cost. n. 122/2024

    Richiami giurisprudenziali che supportano l'interpretazione della Corte: confermano che l'estraneità è requisito di meritevolezza immanente alla fattispecie e che le modifiche legislative recenti hanno funzione chiarificatrice, non trasformativa.

Massime di principio

  • Il requisito dell'estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali è elemento costitutivo originario per l'accesso al Fondo di rotazione per le vittime di reati di tipo mafioso, ricavabile sin dalla legge n.302/1990; disposizioni successive che lo richiamano sono chiarificative.
  • La modifica legislativa (es. art.15 l.122/2016) che esplicita l'estraneità non ha natura innovativa e non può essere invocata per creare nuovi presupposti ostativi rispetto a quanto già esistente.
  • L'onere probatorio circa l'estraneità grava sul richiedente: non è sufficiente essere incensurati o non formalmente affiliati; bisogna provare una condotta di vita concretamente antitetica al codice mafioso.
  • La circostanza che una decisione amministrativa si concluda dopo l'entrata in vigore di una norma chiarificatrice è irrilevante se il requisito era già immanente all'ordinamento: il ritardo dell'istruttoria non produce diritto automatico.
  • "Istanze non ancora definite" nella disposizione del 2016 va interpretato come riferito a procedure che comprendono contenzioso giurisdizionale non ancora giunto in giudicato, e non come semplice pendenza amministrativa.
  • In sede processuale il giudice può evitare oneri procedurali (es. rinnovazione notifica) quando il ricorso manifesta prima facie palesa infondatezza, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo.

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