Cassazione Penale, Sentenza n. 22531/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pagnozzi è stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 656 c.p. per aver pubblicato su Facebook, il 13/01/2022, un selfie scattato all'interno del Tribunale di Benevento con la didascalia che affermava di essere entrato "senza green pass né tampone" e di aver "aggirato un intero servizio d'ordine". Il Tribunale ha ritenuto che la diffusione, in periodo di emergenza pandemica, di una notizia secondo cui un soggetto qualificato avrebbe eluso i controlli ant-pandemia fosse idonea a suscitare allarme e turbare l'ordine pubblico. La difesa ha impugnato sostenendo: (i) difetto di prova sulla paternità del post (essere autore della foto non prova automaticamente la pubblicazione consapevole), (ii) possibilità che il post si riferisse all'uscita di una notizia giornalistica sull'interrogatorio (art.350 c.p.p.) e non all'accesso fisico al palazzo di giustizia, e (iii) richiesta di applicazione dell'art.131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto, rilevando carattere goliardico e assenza di reale pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla paternità del post e alla valutazione probatoria, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati (il Tribunale aveva motivato adeguatamente la riconducibilità del selfie e del profilo all'imputato e aveva prodotto riscontri come controlli al varco e immagini di videosorveglianza). Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo all'omessa motivazione circa la richiesta di applicazione dell'art.131-bis c.p.: il Tribunale non ha dato alcuna risposta motivata alla domanda difensiva sulla causa di non punibilità per particolare tenuità. Per tale ragione la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quella questione e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Benevento in diversa composizione per nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
La Corte del merito aveva ritenuto che la diffusione tramite social media dell'asserito aggiramento dei controlli anti-pandemici da parte di un soggetto qualificato fosse idonea a turbare l'ordine pubblico e quindi integrasse la contravvenzione; la Cassazione non ha annullato su questo punto ritenendo la motivazione del Tribunale adeguata.
La domanda difensiva di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere espressamente affrontata e motivatamente valutata dal giudice; la mancata considerazione costituisce vizio di motivazione idoneo ad annullare la sentenza sul punto.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena (elementi valutati dal Tribunale nel comminare l'ammenda), la norma è stata applicata dal giudice di merito nella quantificazione della sanzione.
Citato dalla difesa a fini interpretativi del contenuto del post (sostenendo che il post potesse riferirsi all'interrogatorio di garanzia e non alla effettiva violazione dei controlli); il Collegio di legittimità ha ritenuto che l'accusa riguardasse comunque la pubblicazione su Facebook e non la notizia giornalistica richiamata.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) e e))
La Corte ha esaminato i motivi di cassazione per vizio di motivazione e insufficiente prova: ha ritenuto aspecifiche e dunque inammissibili alcune doglianze sulla paternità del post, mentre altre censure relative alla motivazione sono state ritenute infondate.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso; usata per conformare la sintesi delle censure in cassazione.
Massime di principio
- La pubblicazione sui social di affermazioni su presunte violazioni di misure di sicurezza pubblica (es. ingresso senza green pass) può integrare la fattispecie di diffusione di notizie false idonee a turbare l'ordine pubblico, specie in contesti di elevata sensibilità sociale come emergenze sanitarie.
- La titolarità di un account social e l'autoscatto (selfie) costituiscono elementi probatori significativi per attribuire la paternità del post; per contrastarne l'attribuzione la difesa deve fornire contestazioni specifiche e prove alternative, non mere asserzioni generiche.
- La richiesta di applicazione dell'art.131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) va espressamente esaminata e motivatamente valutata dal giudice: l'omessa valutazione è vizio tale da determinare annullamento e rinvio sul punto.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi vaghi o non sufficientemente specifici circa la prova o la paternità del fatto sono spesso dichiarati inammissibili; le censure devono indicare chiaramente le ragioni per cui la motivazione di merito sarebbe insufficiente o contraddittoria.
- La valutazione complessiva delle prove (testimonianze degli addetti al controllo, verifica del green pass tramite app, registrazioni delle telecamere) può neutralizzare l'affermazione di aggiramento dei controlli se dimostra l'osservanza delle procedure al varco.
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