Cassazione Penale, Sentenza n. 29137/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/01/2022 che aveva rigettato la richiesta ex art. 670 c.p.p. volta a dichiarare la non definitività della sentenza contumaciale del 20/06/2017 (irrevocabile il 02/11/2017) e la subordinata istanza di restituzione del termine ex art. 175 c.p.p.. Il ricorrente denunciava nullità delle notificazioni: l'estratto contumaciale sarebbe stato notificato al difensore d'ufficio sostituito (avv. Cortis) anziché al difensore originario (avv. Meloni); mancata traduzione dell'estratto e di altri avvisi per un imputato di lingua tedesca; mancata esamina della corretta notificazione dell'ordine di esecuzione con decreto di sospensione (poi revocato), con conseguente pretesa restituzione del termine per chiedere misure alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo in massima parte inammissibile o infondato. Ha rilevato che dagli atti risultava che l'avv. Cortis era stato indicato come difensore d'ufficio nell'udienza del 20/06/2017, per cui la notificazione a lui non era irregolare; il ricorso è risultato generico e non autosufficiente perché non ha allegato gli atti dai quali dedurre l'illegittima sostituzione del difensore. Inoltre, il giudice dell'esecuzione aveva accertato che l'imputato conosce la lingua italiana e aveva ricevuto l'invito ex art. 169 c.p.p. tramite il figlio e personale l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; tale avviso conteneva la precisazione che le ulteriori notificazioni sarebbero state effettuate presso il difensore domiciliatario, giustificando la mancata traduzione dell'estratto notificato al difensore. Anche la notificazione dell'ordine di carcerazione è stata ritenuta corretta in assenza di domicilio in Italia. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare la non definitività di una sentenza contumaciale; nel caso di specie la richiesta è stata respinta perché le notificazioni sono state ritenute regolari.
Regola la restituzione nel termine per impugnare; la richiesta subordinata è risultata abbandonata o tardiva e quindi non efficace.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto valida la nomina e la conseguente notificazione al difensore così nominato.
Prevede l'invito a nominare difensore e la comunicazione all'imputato; nel caso l'invito è stato ricevuto presso la residenza in Germania e ha consentito le successive notificazioni al difensore.
Avviso che informa che le successive notificazioni saranno effettuate presso il difensore; la sua presenza giustifica la notificazione al difensore domiciliatario anche senza traduzione.
Stabilisce la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente ha l'onere di indicare e allegare puntualmente gli atti che assume travisati; la mancata allegazione ha reso il ricorso generico e inammissibile.
art. 25 e art. 111 Cost., art. 6 Convenzione EDU
Richiamati in relazione al diritto alla difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto tali garanzie rispettate alla luce della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e delle notificazioni operate.
Massime di principio
- La notificazione all'avvocato regolarmente nominato (anche se sostituito) è valida se la nomina risulta dagli atti: chi contesta l'irregolarità deve provare specificamente l'illegittima sostituzione e allegare i documenti.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: indicare con precisione e allegare gli atti che si assumono travisati; deduzioni generiche sono inammissibili.
- La mancata traduzione di atti notificati al difensore domiciliatario non produce automaticamente nullità, soprattutto se l'imputato conosce la lingua processuale o se vi è formale avviso che le notifiche sarebbero state effettuate al difensore.
- In assenza di domicilio in Italia le notifiche relative a provvedimenti esecutivi (es. ordine di carcerazione) possono essere effettuate nelle forme previste e non sono annullabili per il solo fatto di non essere state dirette personalmente all'imputato all'estero.
- Per ottenere la restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. è necessario sollevare tempestivamente la questione e dimostrare la sussistenza di cause giustificative; l'abbandono o la tardività dell'istanza ne pregiudicano l'accoglimento.
- Quando si censura la validità delle notifiche è essenziale produrre o indicare in modo puntuale i verbali, le nomine e le comunicazioni che dimostrano la presunta irregolarità, pena il rigetto per genericità.
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