Cassazione Penale, Ordinanza n. 03982/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo e il secondo motivo, l'intervenuta prescrizione del reato. Dalla motivazione emerge che la Corte ha ritenuto tali doglianze manifestamente infondate, sia perché l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, sia perché risultavano sospensioni del termine prescrizionale indicate nella sentenza di primo grado. Non sono ricavabili dal testo ulteriori dati sulla fattispecie concreta né sul reato originariamente contestato.
Norme richiamate
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
Richiamato solo indirettamente dalla questione della rilevabilità della prescrizione, ma non menzionato testualmente.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
- La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata se il termine risulta sospeso per periodi indicati nelle precedenti decisioni di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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