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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41076/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 26/11/2024. Dal testo disponibile non emergono i fatti storici né il reato contestato in origine; emerge solo che il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché formulato con un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo sostenevano e privo di congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. La Corte richiama inoltre il principio per cui, in caso di inammissibilità non esente da colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, rilevando la genericità del motivo, non corredato da adeguate ragioni di diritto e da specifici riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità fosse priva di colpa ai sensi del principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La sentenza non lo cita espressamente, ma la valutazione di inammissibilità per difetto di specificità del motivo richiama il requisito della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato, tipico dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità quando non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non enuncia in modo puntuale le ragioni di diritto poste a fondamento della censura e non contiene congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.
  • La mera contestazione della decisione non è sufficiente: la censura deve essere specifica, argomentata e immediatamente confrontabile con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o difetto di specificità, la Corte non entra nel merito della responsabilità penale oggetto della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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