Sentenza n. 501/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro un'ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado e l'ordinanza di demolizione relativa a un immobile realizzato sulla base di permessi di costruire e di una SCIA. Con il primo motivo hanno sostenuto che la chiusura perimetrale di un portico mediante vetrate amovibili costituisse intervento di edilizia libera ai sensi della disciplina sopravvenuta sulle vetrate panoramiche VE.PA.; in subordine, hanno dedotto la natura pertinenziale minima dell'intervento e la sua riconducibilità all'ampliamento volumetrico del 20% già assentito. Con il secondo motivo hanno riproposto le censure sugli altri abusi, lamentando l'omessa pronuncia del TAR: il mutamento di destinazione d'uso del deposito seminterrato, asseritamente qualificabile come mera sistemazione interna; le due pensiline, ritenute di modeste dimensioni e prive di autonoma utilizzabilità; il manufatto adibito a deposito pertinenziale e il completamento della piscina, ritenuti interventi pertinenziali minimi; la pavimentazione del piazzale, il viale di accesso e la recinzione, ritenuti opere assentibili mediante CILA e non sanzionabili con demolizione. Le censure procedimentali relative all'omessa comunicazione di avvio e alla mancata indicazione dell'interesse pubblico non sono state riproposte in appello e sono quindi coperte da giudicato interno.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha confermato la qualificazione della chiusura del portico come nuovo volume non assentito: il manufatto, chiuso su quattro lati, misurava circa 5,77 per 6,36 metri, aveva un volume di circa 109,44 metri cubi, impianti elettrici e riscaldamento, ed era pertanto assimilabile a un ambiente autonomo e non a un porticato. Non è stata provata la volumetria complessiva necessaria per verificare la soglia del 20%, né l'intervento poteva ritenersi compreso nell'ampliamento già autorizzato, che riguardava il piano rialzato. La disciplina sopravvenuta sulle vetrate VE.PA. è stata ritenuta irrilevante, dovendosi valutare la legittimità dell'ordinanza secondo la disciplina applicabile al momento dell'adozione e considerato che la chiusura comprendeva muratura e infissi stabili. Il giudice ha ribadito che, in presenza di una pluralità di opere abusive sul medesimo immobile, la valutazione deve essere complessiva e non atomistica, poiché l'impatto sul territorio deriva dall'insieme degli interventi e dalle loro reciproche interazioni. Ha quindi ritenuto legittima la demolizione relativa al mutamento di destinazione d'uso del locale seminterrato, trasformato in soggiorno e cucina con bagno, impianti, camino e porta-finestra: l'intervento aveva creato un organismo edilizio abitativo autonomo e aumentato il carico urbanistico. È stata altresì confermata la necessità del permesso di costruire per le pensiline, aventi dimensioni non irrilevanti e comportanti modifica della sagoma e del prospetto. Parimenti, piazzale e vialetti in calcestruzzo, nonché la recinzione di rilevante lunghezza, spessore, altezza e dotata di cancelli, sono stati ritenuti opere con forte impatto urbanistico e trasformazione tendenzialmente irreversibile del territorio, necessitanti di titolo edilizio. L'appello è stato invece accolto con riferimento alle opere di completamento della piscina e al manufatto adiacente destinato al ricovero delle macchine. L'ordinanza non ne aveva adeguatamente descritto la consistenza né aveva motivato perché il manufatto non potesse essere qualificato come locale tecnico irrilevante sotto il profilo urbanistico. L'ordinanza è stata quindi annullata limitatamente alla demolizione di tali opere, con obbligo per il Comune di rinnovare l'istruttoria e adottare una decisione motivata. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), n. 1, d.P.R. 380/2001
La realizzazione di cucina e bagno in trasformazione di una preesistente unità immobiliare non rappresenta né una pertinenza, né un volume tecnico, bensì un ambiente avente destinazione abitativa.
La trasformazione di un locale deposito mediante realizzazione di cucina, bagno, impianti e accesso autonomo integra una nuova costruzione o comunque un organismo edilizio abitativo, con aumento del carico urbanistico, e non una mera sistemazione interna.
art. 3, lett. e.6, d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La pertinenza urbanistica è interpretata restrittivamente e riguarda opere di modesta entità, accessorie all'opera principale e prive di autonomia funzionale e di autonomo valore di mercato.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina dell'edilizia libera non è applicabile a una chiusura stabile che trasformi un porticato in un nuovo volume; la realizzazione di opere con significativo impatto edilizio e territoriale richiede il titolo previsto dalla legge.
art. 6, comma 2, lett. c), d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La mera riconducibilità delle opere esterne alla sistemazione degli spazi non esclude la necessità del permesso di costruire quando piazzali, vialetti e recinzioni determinino una rilevante e tendenzialmente irreversibile trasformazione del territorio.
art. 4 l.r. n. 19/2009
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il permesso di costruire fondato sulla disposizione regionale aveva assentito l'ampliamento del 20% della volumetria esistente al piano rialzato; tale ampliamento non comprende automaticamente la successiva chiusura del portico posta a un diverso livello.
Massime di principio
- La chiusura stabile di un porticato su tutti i lati, mediante muratura e infissi non realmente amovibili, con realizzazione di un ambiente dotato di impianti e utilizzabile autonomamente, integra un nuovo volume edilizio e non un intervento di edilizia libera né una pertinenza urbanistica minima.
- La disciplina edilizia sopravvenuta deve essere applicata ratione temporis: la legittimità di un'ordinanza di demolizione deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento dell'adozione dell'atto, salvo specifiche disposizioni retroattive o di sanatoria.
- In presenza di una pluralità di opere abusive realizzate sul medesimo immobile, la qualificazione edilizia e la valutazione della necessità del permesso di costruire devono essere effettuate considerando l'impatto complessivo degli interventi e le loro reciproche interazioni, senza parcellizzare gli abusi.
- La pertinenza urbanistica ha un ambito più ristretto rispetto alla pertinenza civilistica e ricorre soltanto per opere di modesta entità, accessorie all'edificio principale e prive di autonoma funzione, consistenza e valore di mercato; la creazione di un ambiente abitativo autonomo esclude tale qualificazione.
- La realizzazione di pensiline o tettoie appoggiate all'edificio richiede il permesso di costruire quando l'opera modifica la sagoma o il prospetto e non presenta natura precaria o pertinenziale, anche se aperta su più lati.
- Un'ordinanza di demolizione deve descrivere adeguatamente la consistenza delle opere sanzionate e motivare la riconducibilità delle stesse alla disciplina demolitoria; in difetto di istruttoria e motivazione, l'atto è illegittimo limitatamente alle opere non adeguatamente accertate e qualificate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 159/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 160/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 162/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 163/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →