Cassazione Penale, Sentenza n. 41709/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il diniego della concessione della pena sostitutiva (detenzione domiciliare) sostenendo che il Giudice dell'esecuzione ha fondato il proprio giudizio prognostico negativo su una voce del casellario giudiziale erroneamente interpretata: la Corte territoriale avrebbe ritenuto esistente una revoca della sospensione della messa alla prova (8/01/2017), mentre dal certificato e dalla documentazione prodotta risulta invece che l'imputato era stato ammesso alla messa alla prova con ordinanza dell'8/11/2017 e che quest'ultima si è conclusa positivamente, con sentenza del 16/05/2018 che ha dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Si denuncia quindi travisamento del contenuto del casellario e vizio di motivazione (violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che non risulta alcuna iscrizione nel casellario relativa alla revoca della messa alla prova del 8/01/2017, mentre dagli atti emerge l'ordinanza dell'8/11/2017 che ha ammesso il ricorrente alla messa alla prova e la successiva sentenza del 16/05/2018 che ha dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di pena sostitutiva e ha rinviato il procedimento alla Corte d'appello di Bari per un nuovo esame della richiesta, sul presupposto che la decisione era fondata su un dato errato e determinante.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Usata per censurare il vizio di motivazione: la decisione del Giudice dell'esecuzione è stata ritenuta carente poiché fondata su un travisamento dei fatti documentali risultanti dal casellario; l'art.125(3) impone motivazione adeguata e non contraddetta dai documenti prodotti.
Norma richiamata in relazione alla richiesta di concessione della pena sostitutiva; la Corte ha valutato la legittimità del rigetto della misura sostitutiva alla luce degli elementi di fatto risultanti.
Richiamata in relazione alla sospensione del processo con messa alla prova e alla possibilità di revoca; la Corte ha verificato che non risultava alcuna revoca antecedente agli atti invocati dal Giudice dell'esecuzione.
art. 464-septies cod. proc. pen.
Citato nel provvedimento come richiamo alla disciplina della messa alla prova e delle sue conseguenze; dalla documentazione è emerso che la messa alla prova si è conclusa positivamente e ha prodotto effetti estintivi.
art. 468-septies cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; la sentenza di estinzione è stato elemento decisivo che contraddiceva l'assunto negativo del Giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il Giudice dell'esecuzione non può fondare un diniego di misura alternativa a partire da dati del casellario giudiziale non corrispondenti alla documentazione ufficiale: un travisamento degli atti documentali costituisce vizio di motivazione rilevante.
- La documentazione relativa alla messa alla prova (ordinanza di ammissione, relazione UEPE, sentenza che accerta l'esito positivo) deve essere valutata come elemento positivo rilevante nella prognosi sul rispetto delle prescrizioni per la concessione di misure sostitutive.
- Il principio di autosufficienza del ricorso impone che il ricorrente alleghi i documenti essenziali (certificato del casellario, sentenze, relazioni UEPE) per dimostrare la propria posizione; prove documentali convincenti possono determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- Se la decisione è basata su un dato fattuale errato e tale dato è determinante per l'esito, la Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare al giudice territoriale per un nuovo esame conforme alla reale situazione documentale.
- In situazioni analoghe è opportuno chiedere tempestivamente la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e produrre tutta la documentazione che dimostri l'esito positivo della messa alla prova o l'assenza di revoche, perché questi elementi incidono direttamente sulla valutazione prognostica del giudice dell'esecuzione.
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