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Ordinanza

Ordinanza n. 2262/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva respinto il ricorso contro la revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio-Roma concernente la revoca del nulla osta all’ingresso in Italia. I motivi di appello non sono esaminati compiutamente nell’ordinanza, poiché il giudice precisa che saranno valutati nella fase di merito. In sede cautelare, l’appellante ha dedotto un pregiudizio grave e attuale derivante dall’esecuzione della sentenza e dalla revoca del nulla osta; l’Amministrazione non ha documentato rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha riservato l’esame compiuto dei motivi di appello alla fase di merito, limitandosi alla cognizione sommaria propria della fase cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’interesse dell’appellante, rilevando l’assenza di rischi documentati per la sicurezza e l’ordine pubblico. L’appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L’udienza di merito sarà fissata con decreto presidenziale e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex articolo 60 c.p.a.

    Il TAR aveva definito il giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare in appello; la domanda è stata accolta con sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, l’esame dei motivi di impugnazione avviene secondo la cognizione sommaria propria della fase cautelare e può essere rinviato alla sede di merito quando non sia possibile una compiuta valutazione immediata del fumus boni iuris.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a un provvedimento incidente sull’ingresso di uno straniero, l’interesse del privato può prevalere quando l’amministrazione non abbia documentato concreti rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico.
  • L’accoglimento della domanda cautelare d’appello comporta la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado impugnata, in attesa della definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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