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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09900/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La lite origina da un’azione proposta da alcuni proprietari di un terreno in San Giorgio Cremano per ottenere il rilascio di un posto auto che assumevano occupato senza titolo da un terzo, con condanna anche al pagamento di una somma indennitaria. Il Tribunale aveva accolto la domanda; in appello era stata poi dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per omessa evocazione del coniuge del convenuto, ritenendo la domanda diretta all’accertamento di un diritto reale di uso esclusivo. La precedente pronuncia di legittimità aveva invece chiarito che l’azione era personale, non reale, e aveva cassato con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello ha ordinato l’integrazione del contraddittorio verso tutte le parti dei precedenti gradi; tuttavia ha dichiarato inammissibile la riassunzione perché, per alcuni soggetti chiamati quali eredi di parti decedute, non sarebbe stata provata la qualità di eredi. Il ricorrente principale ha censurato la decisione sostenendo che, una volta omessa o non correttamente eseguita l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto ex art. 393 c.p.c., e non essere definito con una mera inammissibilità della riassunzione. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo, invece, che era errato addossare all’appellante l’onere di provare la qualità di eredi dei soggetti evocati per l’integrazione del contraddittorio, poiché era sufficiente la citazione dei chiamati all’eredità individuati come moglie e figli dei de cuius, e spettava a questi ultimi contestare di non aver assunto la qualità di eredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il solo ricorso incidentale. Ha ritenuto corretta la ricostruzione per cui, nel giudizio di rinvio, la parte riassumente può notificare l’atto ai soggetti che presentino un titolo astrattamente idoneo a succedere, quali chiamati all’eredità, senza dover fornire immediatamente la prova piena della loro qualità di eredi; una volta evocati in giudizio con tale qualificazione, spetta ai destinatari contestare la propria qualità soggettiva e il difetto di legittimazione. Poiché nella specie i soggetti erano stati indicati nell’atto di riassunzione come mogli e figli dei de cuius e come loro eredi, e non avevano contestato tempestivamente tale qualità, la Corte territoriale non poteva esigere dall’appellante la prova rigorosa della loro qualità di eredi. L’accoglimento del ricorso incidentale ha reso assorbito il ricorso principale, sicché la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    disciplina la riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio; la Corte ne discute il rapporto con la corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio.

  • art. 393 c.p.c.

    in caso di mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio, il processo deve essere dichiarato estinto.

  • art. 331 c.p.c.

    l’ordine di integrazione del contraddittorio va eseguito verso tutte le parti necessarie del giudizio di rinvio.

  • art. 303 c.p.c.

    richiamato in relazione al tempo trascorso e alle difficoltà di individuare i chiamati all’eredità da citare nel giudizio di riassunzione.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte esclude che, in presenza di una citazione dei chiamati all’eredità come tali, gravi sulla parte riassumente l’onere immediato di provare la qualità di erede; tale onere di contestazione ricade sui destinatari.

  • art. 110 c.p.c.

    è richiamato per affermare la prosecuzione del processo nei confronti del successore universale della parte deceduta.

  • art. 486 c.c.

    è richiamato in tema di chiamati all’eredità destinatari della notificazione dell’atto di riassunzione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva e della corretta instaurazione del contraddittorio.

  • art. 378 c.p.c.

    menzionato per la memoria depositata in prossimità della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi denunciati nei motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la riassunzione deve essere notificata a tutti i soggetti che devono partecipare al nuovo contraddittorio processuale; se l’ordine di integrazione non è rispettato, il processo è soggetto a estinzione ai sensi dell’art. 393 c.p.c. Solo quando la mancata integrazione incida realmente sulla ritualità della riassunzione.
  • Quando la riassunzione è notificata a soggetti individuati come chiamati all’eredità di una parte deceduta, non è sempre necessario che la parte riassumente provi subito in modo pieno la loro qualità di eredi: è sufficiente la loro astratta idoneità successoria, desumibile dai rapporti con il de cuius, salvo contestazione tempestiva dei destinatari.
  • La qualità di erede, pur rilevante ai fini della titolarità del rapporto controverso, non coincide con la mera legittimazione processuale in senso stretto; se i destinatari dell’atto vengono evocati come successori e non contestano la propria qualità, la circostanza può essere trattata come fatto non controverso.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte che sia sostanzialmente vittoriosa può avere natura condizionata quando investe questioni preliminari o pregiudiziali; esso va esaminato prima del ricorso principale se la sua decisione è pregiudiziale rispetto all’eventuale accoglimento del ricorso principale.
  • La parte che riceve la notificazione della riassunzione come chiamata all’eredità ha l’onere di contestare tempestivamente di non aver accettato l’eredità o di non avere la qualità indicata; in difetto di contestazione, l’asserita qualità successoria può considerarsi acquisita ai fini processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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