Cassazione Penale, Sentenza n. 31776/2025 del 23/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva parzialmente accolto la richiesta di estradizione della Repubblica di Albania nei confronti di Deda Aleks per reati commessi in Albania, limitando la consegna a uno dei capi di imputazione. La Cassazione ha esaminato due motivi: 1) mancata e contraddittoria motivazione e violazione del vincolo di rinvio imposto dalla precedente sentenza di annullamento della Sezione Sesta, che aveva ordinato di verificare specificamente il rischio per la vita o l'incolumita dell'estradando alla luce della sua collaborazione con la giustizia albanese e dei precedenti attentati subiti; 2) presunta violazione del diritto al contraddittorio per l'utilizzo di una nota delle carceri albanesi pervenuta dopo l'udienza. Il primo motivo deduceva che la Corte territoriale non aveva adempiuto all'onere di verifica indicato dalla Cassazione, non avendo chiarito il carcere di destinazione, la presenza in quel carcere di persone colpite dalla sua collaborazione e le misure concrete di sicurezza. Il secondo motivo contestava l'uso di informazioni acquisite post-udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarandolo fondato per violazione del vincolo di rinvio e per vizi di motivazione: la Corte territoriale non ha compiuto gli approfondimenti richiesti circa l'assenza di pericoli per l'incolumita dell'estradando nonostante il suo ruolo di collaboratore di fatto e i tentativi di omicidio subiti; pertanto la sentenza impugnata e stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Il secondo motivo, relativo alla presunta violazione del contraddittorio per la nota della Direzione Generale delle Carceri albanesi, e stato ritenuto manifestamente infondato perché la sentenza impugnata non ha fatto dipendere la decisione da quelle informazioni arrivate post-udienza. In sintesi: annullamento con rinvio per incompletezza della motivazione e mancato rispetto dell'onere istruttorio imposto dalla precedente pronuncia.
Norme richiamate
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
Usato per contestare la violazione del vincolo di rinvio: il giudice del rinvio e tenuto a colmare le lacune motivazionali indicate dalla Corte di cassazione e ad adeguarsi alle premesse logico-giuridiche dell'annullamento.
art. 704 comma 2 cod. proc. pen.
Riferito nell'ambito delle regole procedurali sull'estradizione e sulle modalita di decisione del giudice territoriale in materia di consegna allautorita straniera.
art. 698 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato come parte del complesso normativo che disciplina listruttoria e i presupposti per le misure cautelari e per la valutazione di esigenze di tutela nellambito di procedimenti che concernono la libertà personale in contesti internazionali.
art. 705 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai motivi di rifiuto dellestradizione, in particolare per valutare lesistenza di rischi per la vita o lincolumita dellestradando e la necessità di verifiche puntuali rispetto a tali rischi.
art. 111 comma 4 Costituzione
Invocato nella deduzione relativa al contraddittorio e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto pero che non sussistesse pregiudizio in relazione alle informazioni acquisite dopo ludienza poiche non hanno formato il fondamento della decisione.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dellUomo
Richiamato in relazione al principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha valutato che le informazioni post-udienza non hanno inciso sul diritto di difesa nella motivazione impugnata.
artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.
Menziati in relazione alla qualificazione della nota acquisita al di fuori del contraddittorio e al regime di inutilizzabilita delle informazioni rese in assenza di contraddittorio quando esse risultino decisive per la decisione.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio e vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dellannullamento; deve colmare specificamente le lacune indicate.
- Quando lestradando ha collaborato con la giustizia e ha subito attentati, il giudice deve valutare concretamente il rischio per la vita o lincolumita, individuando il carcere di destinazione e verificando se vi siano detenuti o soggetti collegati che possano costituire minaccia.
- Le assicurazioni generiche dello Stato richiedente sulla condizione carceraria non sono automaticamente sufficienti a escludere un rischio concreto; e necessario valutare misure di sicurezza specifiche e la loro effettiva attuabilita.
- Le informazioni ricevute dopo ludienza e fuori dal contraddittorio sono utilizzabili solo se non costituiscono il fondamento della decisione; altrimenti la loro acquisizione puo inficiare la validita della decisione per violazione del contraddittorio.
- Non tutte le vendette private escludono lestradizione, ma le ritorsioni connesse alla qualita di collaboratore di giustizia possono costituire un rischio specifi co che richiede approfondimenti puntuali.
- In casi simili al giudice e richiesto di motivare in modo non contraddittorio e completo, rispondendo espressamente ai punti che la Corte di cassazione aveva evidenziato come lacunosi.
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