Sentenza n. 3232/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale di valutazione accademica e riconoscimento in Italia del titolo di laurea conseguito presso l’ISFOA in Svizzera, nonché sentenza del TAR Lazio – Latina che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva conseguito presso l’ISFOA, istituto avente sede in Svizzera, un corso quinquennale da 300 CFU e aveva chiesto all’Università di Cassino, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 148/2002, la valutazione del titolo come laurea italiana in giurisprudenza. L’istanza era stata respinta perché l’ISFOA non risultava tra le istituzioni ufficiali del sistema di formazione superiore svizzero autorizzate, in forza dell’accordo Italia-Svizzera, a rilasciare titoli aventi valore riconoscibile in Italia. L’appello deduceva l’erronea interpretazione dell’accordo tra Svizzera e Comunità europea del 21 giugno 1999, dell’art. 50 della direttiva 2005/36/CE, degli artt. 45 e 49 TFUE, della Convenzione di Lisbona ratificata con legge n. 148/2002 e del Manuale EAR. Secondo l’appellante, l’Università avrebbe svolto un controllo meramente formale sull’accreditamento dell’istituto, omettendo di verificare presso le autorità svizzere la validità del titolo, di esaminare nel merito il percorso formativo e il Diploma Supplement, di comparare gli insegnamenti con quelli della laurea italiana e, se necessario, di imporre misure compensative. Si deduceva inoltre che l’ISFOA fosse legalmente costituito e autorizzato in Svizzera, che il sistema elvetico non riconoscesse un generale valore legale dei titoli e che l’art. 7 della legge n. 106/2024 imponesse una valutazione sostanziale del percorso estero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendo comunque infondato il gravame anche senza esaminare la questione della tardività del ricorso di primo grado, notificato oltre il termine decorrente dalla dichiarata conoscenza del diniego. La Convenzione di Lisbona considera istituti di insegnamento superiore quelli riconosciuti dall’autorità competente dello Stato d’origine come appartenenti al relativo sistema di insegnamento superiore. Pertanto, ai fini del riconoscimento in Italia, non è sufficiente la mera autorizzazione dell’istituto a operare nel settore formativo o la sua appartenenza allo spazio formativo svizzero: occorre almeno il riconoscimento o l’accreditamento nell’ambito del sistema universitario svizzero. L’ISFOA non risultava accreditato né incluso nell’elenco delle istituzioni svizzere di cui all’allegato A dell’accordo Italia-Svizzera del 7 dicembre 2000; tale accordo ammette al reciproco riconoscimento esclusivamente i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie ivi indicate, a seguito di corsi regolari ordinari e completi. La mancata inclusione nell’elenco e l’assenza di accreditamento rendevano quindi legittimo il diniego, senza necessità di una comparazione sostanziale del percorso formativo, degli esami o dei CFU, poiché la valutazione di equivalenza presuppone che il titolo provenga da un’istituzione riconosciuta nel sistema universitario estero. È stata esclusa l’applicabilità della direttiva 2005/36/CE, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell’esercizio di professioni regolamentate, non il riconoscimento accademico di una laurea. È stato ritenuto estraneo alla fattispecie anche l’art. 7 della legge n. 106/2024, relativo a percorsi di specializzazione e a una diversa materia. Le spese dell’appello sono state compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli dell’insegnamento superiore
Sono “Istituti di insegnamento superiore” quelli che offrano “insegnamento superiore” e siano riconosciuti “dall’autorità competente di una Parte come appartenente al suo sistema di insegnamento superiore”.
Il riconoscimento accademico presuppone che l’istituzione estera sia riconosciuta o almeno accreditata come appartenente al sistema universitario dello Stato d’origine; la mera autorizzazione a operare nello spazio formativo non è sufficiente.
Attribuisce agli atenei la competenza al riconoscimento dei titoli di studio stranieri, facendo salva la disciplina degli accordi bilaterali in materia.
Accordo Italia-Svizzera del 7 dicembre 2000, art. 1, comma 3
Sono ammessi al riconoscimento in base al presente esclusivamente i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie di cui al primo capoverso a seguito di corsi regolari ordinari.
Il reciproco riconoscimento riguarda esclusivamente i titoli rilasciati da istituzioni universitarie accreditate comprese negli allegati all’accordo e conseguiti a seguito di corsi regolari ordinari e completi.
Accordo tra Svizzera e Comunità europea del 21 giugno 1999, allegato III, art. 9
Non impone il riconoscimento accademico della laurea rilasciata da un istituto non accreditato; la disposizione riguarda le misure per il riconoscimento reciproco dei diplomi e delle qualifiche ai fini dell’accesso alle attività professionali.
art. 50 direttiva 2005/36/CE
La norma riguarda lo scambio di informazioni nel riconoscimento delle qualifiche professionali e non si applica al riconoscimento accademico di un diploma di laurea universitario.
art. 2 direttiva 2005/36/CE
Delimita l’ambito della direttiva al riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello di acquisizione.
artt. 45 e 49 TFUE
Le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento non impongono, nella fattispecie, il riconoscimento accademico di un titolo rilasciato da un’istituzione non riconosciuta nel sistema universitario dello Stato d’origine.
art. 7 l. 106/2024, di conversione del d.l. 71/2024
La disposizione concerne percorsi di specializzazione e una fattispecie diversa dal riconoscimento di una laurea universitaria, sicché non è applicabile.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento accademico in Italia di un titolo estero, non è sufficiente che l’istituzione rilasciante sia legalmente costituita o autorizzata a operare nel settore della formazione: occorre che essa sia riconosciuta o almeno accreditata dall’autorità competente come appartenente al sistema universitario dello Stato d’origine.
- L’appartenenza di un istituto allo spazio formativo di uno Stato estero non equivale alla sua appartenenza al sistema universitario nazionale di quello Stato; i titoli rilasciati da un istituto non accreditato non possono essere automaticamente riconosciuti in Italia sulla base della sola spendibilità del titolo nel territorio estero.
- Quando un accordo bilaterale stabilisce che sono riconoscibili esclusivamente i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie accreditate comprese negli appositi elenchi, l’amministrazione e il giudice devono rispettare tali elenchi; non è possibile prescindervi mediante una valutazione individuale del percorso formativo.
- La comparazione sostanziale degli insegnamenti, degli esami, dei crediti e dei risultati di apprendimento è necessaria solo dopo che sia verificata la provenienza del titolo da un’istituzione riconosciuta nell’ambito del sistema universitario estero; in mancanza di tale presupposto, non sussiste l’obbligo di procedere alla valutazione dell’equivalenza del percorso.
- La direttiva 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell’accesso e dell’esercizio di professioni regolamentate e non si applica al riconoscimento accademico di una laurea come titolo universitario.
- Nel giudizio d’appello il giudice può prescindere dall’esame di una questione di irricevibilità del ricorso di primo grado quando l’appello risulti comunque infondato nel merito.
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