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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29922/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Trimarchi era stato condannato per il reato previsto dall'art. 334, comma 1, cod. pen., per avere deteriorato un'autovettura sottoposta a sequestro e posta a sua custodia, che al momento della confisca risultò priva di parti importanti (motore, carrozzeria, interni). Con il ricorso si contestava: 1) l'errata ricostituzione del dolo specifico (sostenendo che il ricorrente era mero custode e non proprietario, quindi non ricorrevano gli elementi richiesti dal comma 1); 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis cod. pen.; 3) l'eccessività della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto che i giudici di merito, pur avendo ricostruito fattualmente la situazione attribuendo al ricorrente una titolarità sostanziale del bene (e quindi effettivamente avvicinando la fattispecie al comma 2 dell'art. 334 c.p.), non hanno ricalcolato la pena alla luce della diversa qualificazione più favorevole all'imputato. Per tale motivo la sentenza è stata annullata con rinvio per la rimodulazione del trattamento sanzionatorio applicando i più favorevoli limiti edittali della fattispecie ritenuta. Sulla questione dell'art. 131‑bis la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché aspecifico rispetto alla motivazione di merito (i giudici avevano motivato il diniego con l'abitualità e precedenti rilevati). Restano fermi il riconoscimento delle attenuanti generiche e il divieto di una riforma in peius (non si può aumentare la pena rispetto a quella già inflitta).

Norme richiamate

  • art. 334 cod. pen.

    Il comma 1 sanziona il custode non proprietario che, con dolo specifico diretto a favorire il proprietario, deteriora il bene sottoposto a vincolo; il comma 2 riguarda il custode che è anche proprietario e richiede solo dolo generico, ed prevede limiti edittali più favorevoli.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La causa di non punibilità non è stata ritenuta applicabile dai giudici del merito sulla base dell'abitualità e dei precedenti dell'imputato; la Corte di legittimità ha dichiarato il motivo di ricorso inammissibile per mancanza di specificità rispetto alla motivazione adottata in appello.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6 n. 25756/2017; Sez. 3 n. 9737/2021)

    Sez.6, n. 25756 del 09/02/2017 Rv. 270483; Sez.3 n. 9737 del 10/11/2021 Rv. 282840

    La giurisprudenza richiamata chiarisce la differenza dell'elemento soggettivo tra le due ipotesi dell'art. 334 c.p. e stabilisce che, in caso di diversa veste giuridica riconosciuta al fatto, il giudice di rinvio può e deve ricalcolare la pena secondo i nuovi limiti edittali, senza essere obbligato a rimanere sul minimo ma rispettando il divieto di reformatio in pejus e il riconoscimento delle attenuanti già concesse.

Massime di principio

  • Quando il giudice ritiene che, nonostante la formale intestazione, il custode abbia la disponibilità sostanziale del bene sequestrato, può emergere una ricaduta nella fattispecie del comma 2 dell'art. 334 c.p., con conseguente diversa qualificazione del dolo (generico) e limiti edittali più favorevoli.
  • Se il fatto viene sostanzialmente riqualificato in favore dell'imputato rispetto alla fattispecie originariamente contestata, il giudice deve riequilibrare la pena applicando i più favorevoli parametri edittali; in caso contrario la decisione è annullabile con rinvio per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • Le doglianze sulla mancata applicazione di cause di non punibilità (es. art. 131‑bis) devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione di merito; argomentazioni generiche o non mirate possono essere dichiarate inammissibili.
  • In sede di rinvio il giudice non è vincolato a confermare il minimo della pena ma non può aumentarla rispetto a quanto già comminato (divieto di reformatio in pejus); inoltre deve rispettare eventuali attenuanti già riconosciute.
  • Nelle contestazioni relative all'elemento soggettivo è determinante ricostruire la concreta disponibilità del bene e la finalità dell'azione (favorire il proprietario vs danno/uso personale), perché ciò incide sulla qualificazione legale e sulla misura della pena.

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