Cassazione Civile, Ordinanza n. 22066/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso limitatamente alla pretesa IRAP e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per la pretesa IRES in ragione della definizione agevolata perfezionata dalla contribuente, estesa anche al condebitore solidale. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2008, impugnati da due società contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello delle società, riformando la decisione di primo grado che aveva rigettato i ricorsi riuniti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha poi depositato rinuncia al ricorso quanto all'avviso IRAP e istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere quanto all'avviso IRES, perché una delle società aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, con pagamento nei termini; la definizione si estendeva anche alla società coobbligata solidale.
Norme richiamate
La definizione agevolata comporta la compensazione delle spese di lite in caso di estinzione del giudizio per rinuncia o cessazione della materia del contendere.
La definizione perfezionata dal debitore principale si estende al condebitore solidale.
Richiamato insieme all'art. 6 quale base della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia validamente al ricorso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per la parte interessata.
- La presentazione e il perfezionamento di una definizione agevolata della pretesa tributaria possono determinare la cessazione della materia del contendere sulla corrispondente impugnazione.
- La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati solidali si estende agli altri obbligati solidali nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia o sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate secondo la previsione normativa speciale richiamata.
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