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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35803/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 19 gennaio 2026 della Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato di acqua potabile: aveva escluso l’aggravante del mezzo fraudolento, riconosciuto la prevalenza delle attenuanti sulla residua aggravante e rideterminato la pena. Con sei motivi il ricorrente ha dedotto: 1) la mancanza di querela, sostenendo che il furto non riguardasse cose destinate a pubblico servizio; 2) la violazione delle norme processuali per omessa contestazione dell’aggravante della violenza sulle cose; 3) la revoca dei testi a discarico; 4) violazione di legge e 5) vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 6) l’intervenuta prescrizione alla data della sentenza d’appello. Il fatto era stato commesso il 3 luglio 2018.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto reiterativo di una censura già proposta in appello e valutata con motivazione immune da vizi; inoltre, non era stata impugnata in appello la sussistenza dell’aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio, che comportava la procedibilità d’ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’appello aveva già accolto la censura ed escluso l’aggravante della violenza sulle cose. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata, che aveva escluso la fondatezza della doglianza sulla revoca dei testi. Il quarto e il quinto sono stati dichiarati inammissibili: la Corte d’appello aveva motivato in modo sufficiente e non manifestamente illogico sul diniego dell’art. 131-bis c.p., considerando le modalità della condotta secondo gli indici dell’art. 133 c.p. e una precedente condanna per un reato contro il patrimonio; la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento devono concorrere entrambe. Il sesto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: per il reato commesso il 3 luglio 2018 opera la disciplina della sospensione della prescrizione della legge n. 103 del 2017; al termine massimo di sette anni e sei mesi, indicato nel 3 gennaio 2026, si aggiunge un anno e sei mesi di sospensione, con scadenza al 3 luglio 2027. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    l'art. 131-bis cod. pen. richiede, quale condizione per l'esclusione della punibilità, sia la particolare tenuità dell'offesa, sia la non abitualità del comportamento e solo la compresenza di siffatti presupposti consente la valutazione del fatto come di particolare tenuità

    La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità della condotta; la mancanza anche di uno solo dei due presupposti esclude il riconoscimento.

  • art. 133 c.p.

    la Corte di merito, con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, con cui il ricorrente non si confronta realmente, ha ritenuto infondata la richiesta evidenziando — dopo aver motivato in ordine alla sussistenza del fatto tipico, antigiuridico e colpevole e alla sua attribuibilità all'imputato — le complessive modalità della condotta parametrata agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., la sussistenza di un reatodell'imputato di altra precedente condanna per reato contro il patrimonio

    La valutazione della particolare tenuità può fondarsi sulle complessive modalità della condotta apprezzate attraverso gli indici dell’art. 133 c.p.; nel caso concreto la Corte ha inoltre considerato una precedente condanna per un reato contro il patrimonio.

  • art. 159 c.p.

    le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, infatti, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi

    La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, senza essere stata abrogata retroattivamente dalle successive leggi richiamate.

  • art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, infatti, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi

    La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dall’art. 1 della legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza indicato, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone la compresenza della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento.
  • La valutazione della particolare tenuità può considerare le modalità complessive della condotta secondo gli indici dell’art. 133 c.p. e, nel caso esaminato, una precedente condanna per un reato contro il patrimonio.
  • La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive leggi richiamate.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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