Ordinanza n. 2914/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 190 del 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso proposto nell’ambito della procedura di gara identificata dal CIG B690CFEE3C
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa appellante ha proposto appello cautelare chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del TAR Basilicata n. 190 del 2026, pronunciata sul ricorso relativo alla procedura di gara. La questione esaminata in sede cautelare riguarda l’indicazione nell’offerta economica degli oneri aziendali per la sicurezza: secondo la prospettazione rilevante ai fini della domanda cautelare, tali oneri erano stati conteggiati unitamente ad altri costi, inclusi quelli della manodopera, anziché essere indicati separatamente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione della sentenza di primo grado, ritenendo, a un sommario esame proprio della fase cautelare, non fondato l’appello. Ha richiamato l’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 e l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui nell’offerta economica devono essere indicati sia i costi della manodopera sia gli oneri aziendali per l’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli oneri di sicurezza interni devono essere indicati separatamente dal costo del lavoro, indipendentemente dalla loro congruità. Le spese della fase cautelare di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare in appello e la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Impone l’indicazione nell’offerta economica, a pena di esclusione, dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza; questi ultimi devono essere indicati separatamente dal costo del lavoro.
Massime di principio
- Nelle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 36/2023, l’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, sia i costi della manodopera sia gli oneri aziendali per l’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Gli oneri di sicurezza aziendale interni devono essere indicati separatamente dai costi della manodopera; non è sufficiente una loro indicazione cumulativa con altri costi, anche quando si discuta soltanto della congruità degli importi.
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