Cassazione Civile, Ordinanza n. 01834/2025 del 25/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava due fondi siti in località La Romanina, nel territorio di Roma, censiti al catasto terreni con specifiche particelle, per i quali alcuni privati avevano chiesto l'accertamento della natura allodiale. Il Commissario per gli usi civici aveva accolto le domande, ma la Corte d'appello di Roma, Sezione usi civici, aveva respinto il reclamo del Comune ritenendo, in sintesi, che: il titolo del 1921 non attestasse l'esercizio di usi civici; la mera appartenenza dei fondi all'Università agraria non bastasse a renderli demaniali civici; la natura privata fosse confermata dalla clausola di prelazione nel rogito e dagli atti di libera disposizione successivi; e che alcune allegazioni del Comune nella comparsa conclusionale fossero nuove e quindi inammissibili. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nuove e inammissibili le difese sulla iscrizione dei terreni nel catasto pontificio del 1872, dedotte già nel reclamo e sorrette dalla c.t.u.; (2-4) violazione delle norme storiche e speciali sugli usi civici e sui domini collettivi, sostenendo che l'acquisto dei terreni da parte dell'Università agraria nel 1921, per gli scopi di istituzione dell'ente, aveva attribuito ai fondi natura demaniale civica; che lo scioglimento dell'Università e il trasferimento al Comune non avevano mutato tale regime; che la clausola di prelazione non era decisiva; che le successive concessioni a cooperative non valevano a escludere l'uso civico; e che il giudice di merito aveva omesso di valutare la documentazione sull'effettivo esercizio collettivo dei diritti al momento dell'entrata in vigore della legge del 1927, nonché la notifica della verifica demaniale ai possessori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché le argomentazioni svolte nella comparsa conclusionale non erano nuove, essendo già state dedotte nel reclamo e risultando supportate dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio. Ha accolto anche i motivi sostanziali, affermando che i terreni acquistati nel 1921 dall'Università agraria di Frascati, destinati ai bisogni della popolazione rurale, erano regolati dalla legge n. 397 del 1894 e, per effetto dell'art. 25 della legge n. 1766 del 1927, avevano conservato la natura di terreni assoggettati ad uso civico anche dopo il trasferimento al Comune a seguito dello scioglimento dell'ente. La clausola di prelazione nel rogito e le successive concessioni comunali non erano elementi idonei a escludere tale natura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
non sono nuove le difese che sviluppano argomentazioni già dedotte in appello e fondate su risultanze istruttorie ritualmente acquisite
art. 1 della legge n. 397 del 1894
le università agrarie delle province dell'ex Stato pontificio sono persone giuridiche e hanno collocazione pubblicistica, potendo amministrare terre di uso civico
artt. 1, 11 e 25 della legge n. 1766 del 1927
la disciplina di riordino degli usi civici conferma la natura pubblicistica delle università agrarie e stabilisce che, in caso di scioglimento, i terreni siano trasferiti ai comuni o alle frazioni con la destinazione cui appartenevano
R.D. n. 332 del 1928
richiamato quale fonte attuativa del sistema sugli usi civici
legge n. 5489 del 1888
richiamata nel quadro normativo storico evocato dal ricorrente
legge n. 381 del 1891
richiamata nel quadro normativo storico evocato dal ricorrente
legge n. 397 del 1894
richiamata come disciplina del riordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio
R.D. n. 6397 del 1889
richiamato nel quadro normativo storico evocato dal ricorrente
R.D. n. 510 del 1891
richiamato nel quadro normativo storico evocato dal ricorrente
R.D. n. 518 del 1891
richiamato nel quadro normativo storico evocato dal ricorrente
è richiamata come conferma ricognitiva della categoria dei beni collettivi, includendo le terre di originaria proprietà collettiva possedute da comuni o associazioni agrarie
artt. 29 e 30 della legge n. 1766 del 1927
la giurisdizione commissariale si estende alle questioni sulla indisponibilità dei beni come conseguenza della loro demanialità
Massime di principio
- Le difese che ripropongono in sede di conclusionali argomenti già introdotti con l'atto di impugnazione e sorretti da elementi istruttori acquisiti non sono nuove e non possono essere dichiarate inammissibili per violazione del divieto di nova.
- Le terre acquistate da un'università agraria istituita ai sensi della legge n. 397 del 1894 per i bisogni della popolazione rurale conservano la natura di beni collettivi o assoggettati ad uso civico, anche se successivamente trasferite al comune per effetto dello scioglimento dell'ente.
- Il trasferimento dei terreni dall'università agraria al comune, in caso di scioglimento dell'ente, non muta il regime giuridico originario se la legge impone che il trasferimento avvenga con la stessa destinazione cui i beni appartenevano.
- Clausole inserite nell'atto di acquisto e successivi atti di disposizione o concessione del bene non sono di per sé idonei a escludere la demanialità civica quando il regime legale del fondo sia già quello dei beni collettivi.
- La verifica della natura civica di un terreno può essere confermata da precedenti accertamenti storici e demaniali e rileva ai fini della competenza del giudice speciale degli usi civici.
- La legge n. 168 del 2017 ha valore essenzialmente ricognitivo nel confermare la categoria dei beni collettivi già desumibile dall'assetto storico-normativo previgente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01795/2025 del 25/01/2025
- ordinanza_civile · 25 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01796/2025 del 25/01/2025
- ordinanza_civile · 25 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01797/2025 del 25/01/2025
- ordinanza_civile · 25 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01799/2025 del 25/01/2025
- ordinanza_civile · 25 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01801/2025 del 25/01/2025
- ordinanza_civile · 25 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01802/2025 del 25/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →