Cassazione Penale, Sentenza n. 32264/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello contestando: 1) l'illegittimo utilizzo, ai fini della condanna, di verbali di sommarie informazioni testimoniali e della documentazione allegata alla relazione ex art. 33 legge fall., ritenuti inutilizzabili e non formalmente acquisiti (violazione artt. 191 e 195 c.p.p.); 2) l'affermazione di responsabilità fondata sulla chiamata in correità delle dichiarazioni del coimputato Giampaolo Sandri senza i prescritti riscontri individualizzanti (violazione art. 192, comma 3 c.p.p.), con dedotte distorsioni della valutazione della loro attendibilità; 3) eccessività e difetto di motivazione nel trattamento sanzionatorio, con richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e carenti nella specificazione degli atti ritenuti inutilizzabili e della loro incidenza decisiva sul compendio indiziario, rilevando che la sentenza di appello si era basata su molteplici elementi convergenti non riconducibili necessariamente ad atti inutilizzabili e che le censure relative all'attendibilità di Sandri costituivano, in sostanza, una richiesta di rivalutazione di merito. Il terzo motivo è stato considerato anch'esso generico e versato in fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma ritenuta equa di euro 3.000
Norme richiamate
art. 219, comma 1, legge fallimentare
norma sulla circostanza aggravante in materia fallimentare; la Corte di appello era intervenuta escludendola e ciò è parte del quadro decisorio impugnato
riferimento alla relazione e alla documentazione prodotta nell'ambito della procedura fallimentare, utilizzata nel processo; il ricorrente ha contestato l'acquisizione/uso di tale documentazione
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 conv. con modif. dalla legge 18/12/2020 n.176
norma processuale richiamata quale base formale della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione
artt. 191 e 195 cod. proc. pen.
disciplinano l'acquisizione e l'utilizzabilità di atti e dichiarazioni (in particolare limiti e divieti sulle sommarie informazioni e modalità di utilizzazione delle stesse); il ricorrente ha dedotto violazioni di tali disposizioni
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
stabilisce l'obbligo di riscontri nell'uso delle dichiarazioni del coimputato ai fini della loro valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che la contestazione difensiva non avesse dimostrato l'assenza di riscontri idonei
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
indica i motivi di ricorso in cassazione relativi alla violazione di norme processuali o alla nullità; è il riferimento per la censura sulla violazione dell'art. 192 c.p.p.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limita l'ambito dei motivi di ricorso in cassazione, richiedendo specificità e formulazione nei limiti previsti; la Corte ha richiamato tale limite in ordine alla genericità delle doglianze
dispone la condanna per spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; applicata per imporre spese e ammenda al ricorrente
Massime di principio
- Per contestare in Cassazione l'utilizzabilità di atti/processi probatori è indispensabile indicare specificamente gli atti ritenuti viziati e dimostrarne l'incidenza decisiva sul complesso probatorio: censure generiche sono inammissibili
- Le obiezioni sull'attendibilità di dichiarazioni di coimputati o testimoni impoveriscono spesso la rilevanza in Cassazione se si limitano a chiedere una diversa valutazione di merito senza evidenziare errori normativi o logici nella motivazione del giudice di merito
- Quando si deduce l'assenza di riscontri alle dichiarazioni di correità (art. 192 c.p.p.), occorre mostrare l'effettiva mancanza di elementi convergenti indipendenti sul fatto; la mera affermazione della difesa non basta
- I motivi relativi al trattamento sanzionatorio devono evidenziare profili di illegittimità nella determinazione della pena (es. errata applicazione delle norme sulle circostanze) e non solo contestare la durezza della pena; altrimenti sono valutazioni di fatto
- Ricorsi manifestamente generici o diretti a una rivalutazione del merito espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e all'addebito delle spese e di eventuali ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32086/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32087/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32088/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32089/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32090/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32091/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →