Cassazione Penale, Sentenza n. 11990/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di lesioni personali, deducendo vizi di motivazione. In particolare si censurava la ritenuta sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" a fronte di un riconoscimento non certo: la persona offesa non avrebbe riconosciuto l'autore e il testimone Solis Delfredie Catral, che aveva indicato il ricorrente, avrebbe invece visto il presunto aggressore mezz'ora prima dell'evento e avrebbe lavorato tutta la notte come barista esponendosi a centinaia di volti, rendendo plausibile una confusione e dunque un riconoscimento non affidabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse fondato la conferma della custodia in carcere sull'analisi dei filmati di videosorveglianza e sul riconoscimento operato da Solis, che aveva individuato i due coindagati come gli autori dell'aggressione. La Corte ha precisato che il riesame critico delle stesse circostanze fattuali prospettato dal ricorrente non può essere svolto in sede di legittimità se non emerge violazione di norme, mancanza assoluta, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Per tali ragioni il ricorso è stato inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
non riportata testualmente nella sentenza semplificata
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, all'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (nel caso determinata in euro 3.000,00).
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
non riportata testualmente nella sentenza semplificata
Disposizioni procedurali attinenti agli adempimenti della cancelleria a seguito della pronuncia (es. comunicazioni o annotazioni previste dalla normativa di attuazione), per l'esecuzione degli obblighi formali conseguenti alla sentenza.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia cautelare non è chiamata a rivedere liberamente il convincimento fatto proprio dal giudice del merito o della cautela: può sindacare la valutazione delle prove solo se emergono violazioni di norme processuali o una motivazione manifesta, illogica o contraddittoria.
- Il riconoscimento fotografico o video e l'analisi delle immagini di videosorveglianza, se dettagliatamente motivate dal giudice, possono costituire elementi idonei a formare il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
- Se si vuol impugnare un provvedimento cautelare per carenze nella identificazione, occorre proporre in Cassazione censure di diritto (p.es. vizio della motivazione in punto di applicazione dei criteri probatori, violazione delle regole sull'assunzione della prova, omissione di accertamenti decisivi), non una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti.
- In caso di ricorso inammissibile la parte rischia, oltre alle spese, una sanzione pecuniaria; quindi va valutata attentamente l'ammissibilità e la fondatezza giuridica delle censure prima di proporre cassazione.
- Per contrastare efficacemente riconoscimenti dubbiosi è utile concentrare i motivi su specifiche incongruenze motivate, elementi che dimostrino errore metodologico nell'acquisizione o nella valutazione delle immagini o del riconoscimento, o la violazione di regole probatorie chiaramente individuabili.
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