Cassazione Penale, Sentenza n. 23373/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva accolto il reclamo del DAP avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Viterbo che aveva annullato l'ordine di servizio della Casa circondariale di Viterbo (25/02/2021). L'ordine di servizio subordinava lo scambio immediato di generi alimentari tra detenuti dello stesso gruppo di socialità alla presentazione di una domanda il giorno precedente (con registrazione in apposito registro). Il ricorrente denunciava violazione e erronea applicazione di norme (artt. 1, 35-bis e 41-bis legge 354/1975) e contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n.97/2020, sostenendo che l'obbligo di domanda il giorno precedente non fosse l'unica modalità idonea a prevenire il passaggio di beni non consentiti e travalicasse il potere regolamentare dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma abbia correttamente applicato la sentenza della Corte costituzionale n.97/2020: l'Amministrazione penitenziaria può disciplinare le modalità di scambio per ragioni di sicurezza (anche prevedendo la presentazione della domanda il giorno precedente) purché la misura sia ragionevole, non renda particolarmente difficile né di fatto sopprima l'esercizio del diritto allo scambio di generi alimentari di modico valore tra appartenenti allo stesso gruppo di socialità. La sentenza ha inoltre affermato il principio secondo cui tali regolamentazioni devono essere motivate e sindacabili dal magistrato di sorveglianza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis legge n.354/1975 (2‑quater, lett. f))
la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti" anziché "la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità
La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionalmente esteso il divieto di scambio anche tra detenuti dello stesso gruppo di socialità; il giudice e l'Amministrazione possono tuttavia regolamentare gli scambi nei limiti della proporzionalità e delle esigenze di sicurezza concrete.
Sentenza Corte costituzionale n.97/2020
Dichiara incostituzionale la parte del divieto che colpiva gli scambi all'interno del medesimo gruppo di socialità; stabilisce che limitazioni possono essere ammesse solo se giustificate da esigenze concrete di sicurezza e prevenzione dei contatti con organizzazioni criminali, e che le misure devono essere motivate e sindacabili dal magistrato di sorveglianza.
art. 15, comma 2, d.P.R. n.230/2000
Prevede che i detenuti possano scambiare tra loro oggetti di modico valore; tale regola rappresenta il termine di confronto per valutare eventuali limitazioni nel caso di detenuti sottoposti al 41-bis.
artt. 3 e 27 Cost.
Richiamati come parametri costituzionali di riferimento: la ragionevolezza/proporzionalità delle misure restrittive e il principio secondo cui la pena non può essere afflittiva oltre quanto necessario.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente per denunziare violazione di norme e contraddittorietà della motivazione nella motivazione del provvedimento impugnato; la Cassazione le ha ritenute infondate nel caso concreto.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali.
art. 1 e art. 35-bis (richiamati nel ricorso)
Citate dall'appellante come presunte norme violate; la Corte di cassazione non ha ritenuto che l'ordinanza impugnata le avesse applicate erroneamente alla luce dei principi costituzionali e della sentenza n.97/2020.
Massime di principio
- L'Amministrazione penitenziaria può disciplinare le modalità di scambio di generi alimentari tra detenuti sottoposti al 41-bis per ragioni di sicurezza, purché le misure siano proporzionate e non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto.
- Un obbligo procedurale (es. presentare domanda il giorno precedente) è ammissibile se giustificato dalla necessità di effettuare controlli di sicurezza e se resta la possibilità concreta di effettuare lo scambio, anche in casi occasionali o eccezionali.
- Un divieto generale e automatico di scambiare oggetti tra detenuti dello stesso gruppo di socialità appare non proporzionato e, in taluni termini, incostituzionale alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale; le limitazioni devono essere motivate caso per caso.
- Il magistrato di sorveglianza conserva il potere di sindacare la motivazione e la proporzionalità delle misure adottate dall'Amministrazione penitenziaria in materia di 41-bis.
- Nei reclami relativi a misure restrittive interne, la correttezza formale della regolamentazione (registro, domande, procedure) pesa a favore della legittimità se serve a prevenire abusi o contatti illeciti senza sopprimere la dimensione minima di normalità del detenuto.
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