Cassazione Penale, Ordinanza n. 10741/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello per il delitto di truffa in concorso. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.020,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per truffa in concorso pronunciata in appello. Uno degli imputati ha dedotto un unico motivo centrato sulla pretesa illogicità della motivazione di responsabilità, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e una diversa valutazione di attendibilità delle fonti di prova. L'altro imputato ha articolato tre motivi: il primo lamentava l'omessa motivazione sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale; il secondo contestava l'affermazione di responsabilità ritenendo non decisive le prove valorizzate in appello; il terzo deduceva violazione di legge in relazione alla responsabilità, sostenendo l'assenza di previo accordo e di dolo, pur a fronte del ruolo di autista attribuito in sentenza. La Corte ha ritenuto che i ricorsi mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, e che alcuni motivi fossero generici, reiterativi o manifestamente infondati. Ha inoltre rilevato che la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva ex lege e che la sospensione può essere disposta solo per gravi motivi, non specificati dal ricorrente.
Norme richiamate
la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva ex lege.
art. 600, ultimo comma, c.p.p.
la sospensione della provvisionale è consentita solo in presenza di gravi motivi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, né procedere a una rilettura del compendio probatorio orientata a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- La censura di illogicità della motivazione non può risolversi nel confronto con modelli alternativi di ragionamento o con una mera diversa lettura delle prove, dovendo invece emergere un vizio logico interno alla sentenza impugnata.
- I motivi di ricorso generici non possono essere recuperati in cassazione solo perché il giudice di appello non li abbia espressamente dichiarati inammissibili, restando tali doglianze originariamente inammissibili.
- La richiesta di sospensione della provvisionale deve essere sorretta da specifiche allegazioni sui gravi motivi richiesti dalla legge; in difetto, la censura è generica e non deducibile utilmente in cassazione.
- Quando la motivazione di merito valorizza elementi probatori coerenti e non decisivi è solo una diversa lettura difensiva del materiale probatorio, il motivo è manifestamente infondato se tende a sostituire al ragionamento del giudice una ricostruzione alternativa dei fatti.
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