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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43058/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di ricettazione per presunta nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado. Il difensore denunciava che la nomina dell'avvocato di fiducia (Avv. Cristofaro Salerno) era stata comunicata alla Procura in data 7 marzo 2011 e che, nonostante ciò, il decreto di citazione era stato notificato al difensore di ufficio e/o al difensore rinunciatario presso il quale era stato eletto domicilio, impedendo la effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, precisando che i rimedi per processi celebrati in contumacia sono diversi a seconda della normativa applicabile (nei casi come il presente era già stata disposta dalla Corte d'appello la restituzione dei termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.). Il primo motivo, invece, è stato ritenuto fondato: dagli atti emergeva che la nomina dell'avvocato di fiducia era stata effettuata presso l'ufficio matricola della Casa circondariale di Castrovillari e trasmessa alla Procura di Bologna, per cui la notifica del decreto di citazione in Tribunale e tutti gli atti conseguenti (sentenza di primo e secondo grado) sono nulli. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamata come norma relativa alla correttezza delle notifiche al difensore; la Corte ha valutato la nullità della notifica in relazione alla effettiva conoscenza del decreto da parte del difensore designato e alla corretta comunicazione della nomina all'autorità procedente.

  • art. 625-ter cod. proc. pen.

    L'istituto della rescissione del giudicato si applica solo ai procedimenti in cui sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis come modificato dalla legge n. 67/2014; non è applicabile automaticamente ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Riferito nel contesto della disciplina sulla dichiarazione di assenza dell'imputato; la Corte distingue i casi regolati dalla disciplina modificata rispetto a quelli anteriori.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma sulla restituzione dei termini per proporre impugnazione nel processo celebrato in assenza; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva già disposto la restituzione ai sensi dell'art. 175, rendendo in parte superflua la discussione sul rimedio ex art. 625-ter.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato solo per precisare che il procedimento di Cassazione si è svolto con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • La nomina del difensore deve essere comunicata in modo efficace all'autorità giudiziaria competente (Procura/Tribunale): se la nomina non perviene all'ufficio che poi procede alle notifiche, le notifiche dirette ad altro difensore possono essere nulle e determinare l'annullamento degli atti successivi.
  • La notifica al difensore rinunciatario o al difensore di ufficio non sostituisce la notifica corretta al difensore di fiducia se quest'ultimo era stato validamente nominato e la nomina era stata trasmessa agli uffici competenti.
  • Se il processo si è svolto senza che l'imputato ne abbia avuto conoscenza, i rimedi possono essere la restituzione dei termini per impugnare (art. 175 c.p.p.) o, in casi particolari e secondo la normativa vigente, la rescissione del giudicato (art. 625-ter c.p.p.), ma l'applicabilità dipende dalla normativa temporale e dalla forma di contumacia dichiarata.
  • In presenza di dubbio sulla regolarità delle notifiche, è possibile ottenere l'annullamento degli atti processuali e la rinnovazione del procedimento, con trasmissione degli atti all'organo competente per il proseguimento.
  • Per evitare rischi processuali, l'imputato o il difensore devono accertarsi che la nomina sia registrata e trasmessa agli specifici uffici (es. Procura o Tribunale) che effettueranno le notifiche; in caso di detenzione è consigliabile verificare la corretta trasmissione tramite l'ufficio matricola.

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