Cassazione Penale, Sentenza n. 43058/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di ricettazione per presunta nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado. Il difensore denunciava che la nomina dell'avvocato di fiducia (Avv. Cristofaro Salerno) era stata comunicata alla Procura in data 7 marzo 2011 e che, nonostante ciò, il decreto di citazione era stato notificato al difensore di ufficio e/o al difensore rinunciatario presso il quale era stato eletto domicilio, impedendo la effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, precisando che i rimedi per processi celebrati in contumacia sono diversi a seconda della normativa applicabile (nei casi come il presente era già stata disposta dalla Corte d'appello la restituzione dei termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.). Il primo motivo, invece, è stato ritenuto fondato: dagli atti emergeva che la nomina dell'avvocato di fiducia era stata effettuata presso l'ufficio matricola della Casa circondariale di Castrovillari e trasmessa alla Procura di Bologna, per cui la notifica del decreto di citazione in Tribunale e tutti gli atti conseguenti (sentenza di primo e secondo grado) sono nulli. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il prosieguo.
Norme richiamate
Richiamata come norma relativa alla correttezza delle notifiche al difensore; la Corte ha valutato la nullità della notifica in relazione alla effettiva conoscenza del decreto da parte del difensore designato e alla corretta comunicazione della nomina all'autorità procedente.
L'istituto della rescissione del giudicato si applica solo ai procedimenti in cui sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis come modificato dalla legge n. 67/2014; non è applicabile automaticamente ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente.
Riferito nel contesto della disciplina sulla dichiarazione di assenza dell'imputato; la Corte distingue i casi regolati dalla disciplina modificata rispetto a quelli anteriori.
Norma sulla restituzione dei termini per proporre impugnazione nel processo celebrato in assenza; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva già disposto la restituzione ai sensi dell'art. 175, rendendo in parte superflua la discussione sul rimedio ex art. 625-ter.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato solo per precisare che il procedimento di Cassazione si è svolto con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La nomina del difensore deve essere comunicata in modo efficace all'autorità giudiziaria competente (Procura/Tribunale): se la nomina non perviene all'ufficio che poi procede alle notifiche, le notifiche dirette ad altro difensore possono essere nulle e determinare l'annullamento degli atti successivi.
- La notifica al difensore rinunciatario o al difensore di ufficio non sostituisce la notifica corretta al difensore di fiducia se quest'ultimo era stato validamente nominato e la nomina era stata trasmessa agli uffici competenti.
- Se il processo si è svolto senza che l'imputato ne abbia avuto conoscenza, i rimedi possono essere la restituzione dei termini per impugnare (art. 175 c.p.p.) o, in casi particolari e secondo la normativa vigente, la rescissione del giudicato (art. 625-ter c.p.p.), ma l'applicabilità dipende dalla normativa temporale e dalla forma di contumacia dichiarata.
- In presenza di dubbio sulla regolarità delle notifiche, è possibile ottenere l'annullamento degli atti processuali e la rinnovazione del procedimento, con trasmissione degli atti all'organo competente per il proseguimento.
- Per evitare rischi processuali, l'imputato o il difensore devono accertarsi che la nomina sia registrata e trasmessa agli specifici uffici (es. Procura o Tribunale) che effettueranno le notifiche; in caso di detenzione è consigliabile verificare la corretta trasmissione tramite l'ufficio matricola.
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