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Ordinanza

Ordinanza n. 640/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Permesso di Costruire n. 1 del 19.01.2022 – Fascicolo 6.3.1 1-2019 – Posizione n. 1/2022, rilasciato dal Comune di Castel Di Sangro (AQ) in persona del Responsabile del Settore III - Urbanistica, Edilizia Ambiente e Manutenzioni, al Sig. De Rosa Aldo (C.F. DRSLDA50D24A455I), per “la realizzazione di un corpo di fabbrica su due livelli, da destinare ad autorimessa (P.T.) e residenza (P.1) da ubicarsi sul terreno censito in catasto al foglio 35, part. 1879, a costituire ampliamento al fabbricato esistente sito in Corso Vittorio Emanuele 174, distinto in catasto al foglio 35, part. 100, sub. 7 in conformità al progetto …”, permesso di costruire di cui il ricorrente ha avuto conoscenza solo in data 30 marzo 2026; 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, dei quali non si conosce ancora il contenuto non essendo stata ancora accolta l’istanza di accesso presentata dal ricorrente al Comune di Castel di Sangro in data 16/04/2026 e acquisita al protocollo Comunale al n. 7015, tra cui: la relazione istruttoria n. 29 del 05.07.2019 del Responsabile del Procedimento Arch. Maddalena Mariane; la proposta del provvedimento formulata dal medesimo Responsabile del Procedimento; il progetto redatto dal Geom. Alessandro Gasbarro (cf. GSBLSN75A01C096P); il Parere favorevole espresso dal Responsabile dell’ufficio urbanistica, edilizia ed ambiente e manutenzione Arch. Paolo di Guglielmo, comunicato al Sig. De Rosa Aldo con nota 9747 del 5.07.2019; la nota di cui innanzi; ed anche ove esistenti l’eventuale autorizzazione paesaggistica, l’eventuale parere della Sovraintendenza territorialmente competente ai sensi del Dlgs 42/04 rilasciata al Sig. Aldo De Rosa; eventuali ulteriori pareri favorevoli espressi dagli enti competenti; ed ogni ulteriore atto endoprocedimentale relativo al titolo edilizio sopra impugnato; l’atto di trasferimento dei diritti edificatori ed asservimento del 19.11.2021 tra il Comune di Castel Di Sangro e il sig. De Rosa Aldo; e gli atti del procedimento che ha preceduto tale trasferimento inclusa le Delibere del C.C. di Castel di Sangro che hanno disposto in tal senso tra cui la Delibera n. 50 del 13 luglio 2018 e la Determinazione 401 del 11 ottobre 2018 del Settore IV opere pubbliche, patrimonio, protezione civile del Comune di Castel di Sangro; 3) eventuali permessi di costruire rilasciati precedentemente al Pdc n.1/2022 ovvero SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) in riferimento all’unità immobiliare foglio 35 p.lla 100 per la modifica delle aperture delle finestre e dei balconi sul prospetto che guarda la Chiesa di San Nicola; 4) di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresi eventuali pareri paesaggistici e/o autorizzazioni. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Società Idis S.r.l. il 15/6/2026: per l’annullamento del diniego tacito/implicito del Comune di Castel di Sangro all’istanza di accesso agli atti formulata ai sensi dell’art. 22 e ss. della l. 241/1990 e degli artt. 5 e 5bis del d.lgs. 33/2013 dalla società IDIS s.r.l. e trasmessa a mezzo pec al Comune di Castel di Sangro all’indirizzo pec comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it e all’indirizzo mail del Dirigente Antonio Peschi del Settore III – Urbanistica, Edilizia, Ambiente, SUE, Attività Produttive e SUAP antonio.peschi@comune.casteldisangro.aq.it e per conoscenza alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo all’indirizzo pec sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it in data 15 aprile 2026 e protocollata dal Comune di Castel di Sangro al numero 7015 in data 16 aprile 2026; - per l’accertamento del diritto della società IDIS s.r.l. di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 15 aprile 2026 e di ottenere l’integrale ostensione della documentazione richiesta; - per la condanna del Comune di Castel di Sangro all’ostensione di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso.

Giustizia amministrativa202600214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito sull’istanza del 15 aprile 2026 di accesso alla documentazione relativa al procedimento concluso con il permesso di costruire n. 1/2022, nella parte concernente l’accesso documentale; silenzio sull’istanza di accesso civico generalizzato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

La società, proprietaria di un immobile contiguo all’area oggetto del permesso di costruire n. 1 del 19 gennaio 2022 rilasciato dal Comune a un privato per la realizzazione di un edificio su due livelli, aveva chiesto il 15 aprile 2026 copia della documentazione del relativo procedimento, cumulando accesso documentale ai sensi della l. 241/1990 e accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. 33/2013. L’istanza era motivata dall’esigenza difensiva nel giudizio già pendente contro il permesso, anche in relazione ai possibili effetti dell’intervento su veduta, luce, aria, panorama e contesto urbanistico. Il Comune aveva inizialmente trasmesso l’istanza al controinteressato, senza decidere, e aveva poi fornito solo una parte degli atti. Con ricorso incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., la società ha impugnato il silenzio e chiesto l’accertamento del diritto all’ostensione integrale. Ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale e la necessità difensiva dei documenti puntualmente individuati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 116 c.p.a. nella parte relativa all’accesso civico generalizzato: il d.lgs. 33/2013 non contempla la formazione del silenzio-rigetto, sicché contro l’inerzia è esperibile l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., non il rimedio dell’art. 116 c.p.a.; non è stata disposta la conversione del rito. Ha invece ritenuto ammissibile e fondato il ricorso quanto all’accesso documentale: decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla protocollazione del 16 aprile 2026, si era formato il silenzio-rigetto previsto dall’art. 25, comma 4, l. 241/1990, ritualmente impugnato ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. La vicinitas e la connessione degli atti richiesti con il giudizio sul permesso fondavano l’interesse, anche difensionale; la richiesta era specifica e adeguatamente motivata, senza assoluta mancanza di collegamento né ricorrenza di cause di esclusione. Il deposito processuale e il successivo riscontro comunale del 4 agosto 2026 non avevano soddisfatto integralmente l’istanza: restavano non ostesi, tra gli altri, le integrazioni al permesso di costruire, il parere favorevole del 2019 e la relativa nota di comunicazione, la deliberazione consiliare n. 50 del 13 luglio 2018 con allegati e la determinazione n. 401 dell’11 ottobre 2018 con allegati. Il TAR ha quindi annullato il diniego tacito limitatamente all’accesso documentale e ordinato al Comune di esibire e consentire l’estrazione di copia di tutti i documenti richiesti entro trenta giorni. Spese della fase incidentale a carico del Comune, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013

    L'art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013 prevede infatti l'attivazione del rimedio ex art. 116 c.p.a. esclusivamente avverso la «decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza», senza contemplare un'ipotesi di silenzio-rigetto.

    In caso di inerzia su una richiesta di accesso civico generalizzato non si forma un silenzio-rigetto impugnabile ex art. 116 c.p.a.; è esperibile l’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Ne consegue che, in caso di inerzia su un'istanza di accesso civico generalizzato, il privato può esperire esclusivamente l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (ex multis: TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, n. 8333/2022).

    L’inerzia su un’istanza di accesso civico generalizzato va contrastata con l’azione avverso il silenzio, non con il ricorso ex art. 116 c.p.a.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. 241/1990, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

    Nell’accesso documentale, l’inerzia dell’amministrazione protratta per trenta giorni determina la formazione del silenzio-rigetto, impugnabile con il rito dell’accesso.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso è stato depositato nel termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio e notificato all'amministrazione e al controinteressato, nel rispetto dell'art. 116, comma 2, c.p.a., trattandosi di accesso connesso al giudizio R.G. n. 214/2026 già pendente.

    Il rimedio ex art. 116, comma 2, c.p.a. è ammissibile per contestare il diniego tacito di accesso documentale connesso a un giudizio pendente, se proposto nel termine e notificato all’amministrazione e al controinteressato.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    L'art. 22, comma 1, lett. b), della L. 241/1990 definisce «interessati» all'accesso i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

    La titolarità dell’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, riferito a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; la vicinitas può concorrere a fondarlo quando gli atti sono idonei a produrre effetti sul richiedente.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Sul punto, in presenza di un'istanza di accesso difensivo adeguatamente motivata, l'amministrazione e il giudice amministrativo non devono svolgere ex ante alcuna valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, spettando tale apprezzamento esclusivamente all'autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive.

    Per l’accesso difensivo adeguatamente motivato, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non valutano anticipatamente ammissibilità, influenza o decisività della documentazione nel giudizio di tutela; l’ostensione può essere negata per difetto di collegamento soltanto quando questo sia evidente e assoluto.

  • art. 24, commi 1 e 3, l. 241/1990

    Non ricorrono, infine, ipotesi di esclusione dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 3, della L. 241/1990: i documenti richiesti non sono coperti da segreto, non attengono a procedimenti tributari o selettivi, e l'istanza – circoscritta a documenti specificamente individuati – non può ritenersi preordinata a un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

    Le esclusioni dall’accesso non operano quando la richiesta riguarda documenti specificamente individuati, non coperti da segreto e non riconducibili alle categorie escluse, né diretti a un controllo generalizzato sull’amministrazione.

Massime di principio

  • Il silenzio su un’istanza di accesso civico generalizzato non equivale a un diniego tacito impugnabile ai sensi dell’art. 116 c.p.a.; contro l’inerzia è esperibile l’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a., e non è convertibile nel rito dell’accesso.
  • Nell’accesso documentale, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta si forma il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. 241/1990, impugnabile con il rito di cui all’art. 116 c.p.a.; il ricorso incidentale ex comma 2 è ammissibile quando l’accesso è connesso a un giudizio pendente e sono rispettati termine e notifiche.
  • La vicinitas rispetto all’area interessata da un intervento autorizzato può fondare l’interesse all’accesso documentale quando gli atti richiesti siano idonei a produrre effetti, anche indiretti, sulla posizione giuridica del richiedente.
  • Quando l’istanza di accesso difensivo individua puntualmente i documenti e motiva il nesso con la tutela giudiziale, non spetta all’amministrazione o al giudice dell’accesso anticipare il giudizio sulla loro ammissibilità, influenza o decisività; il diniego per difetto di strumentalità è giustificato solo in caso di collegamento evidentemente e assolutamente mancante.
  • Il deposito in giudizio o la trasmissione successiva di una parte dei documenti non esaurisce l’obbligo di ostensione se la richiesta non è stata integralmente soddisfatta e non è stata consentita l’estrazione di copia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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