Ordinanza n. 427/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di Napoli con prot. n. 03/2026 del 16.01.26, recante sospensione dell’attività della ricorrente, della nota della Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania (Na) n. 66/1/26 del 03.01.2026 e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali che siano lesivi della posizione della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore della Provincia di Napoli di sospensione dell'attività dell'impresa, unitamente alla nota della Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento questorile del 16 gennaio 2026, recante la sospensione della propria attività, nonché la nota informativa della Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania del 3 gennaio 2026 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti specifici motivi di illegittimità dell'atto, né sono descritti gli episodi posti a fondamento della sospensione; emerge soltanto il riferimento al rischio di reiterazione di episodi analoghi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. La valutazione è stata fondata sul bilanciamento degli interessi contrapposti: nelle more della camera di consiglio, la durata della sospensione era ampiamente decorsa, con conseguenti ingenti pregiudizi economici per l'impresa e possibili ricadute sul personale dipendente. Il giudice ha inoltre rilevato che il decorso del periodo attenuava il rischio di reiterazione di episodi analoghi. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
La tutela cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina generale sulle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può accordare la sospensione dell'efficacia di un provvedimento quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il pregiudizio economico derivante dall'esecuzione per il privato risulti prevalente rispetto all'interesse pubblico alla prosecuzione degli effetti dell'atto.
- Il decorso sostanziale del periodo di sospensione dell'attività può incidere sul bilanciamento cautelare, sia perché può aver già prodotto rilevanti danni economici al destinatario, sia perché può attenuare il rischio di reiterazione degli episodi posti a fondamento della misura.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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