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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13668/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il testo indica che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 9 aprile 2024. L'unico motivo emerge come affetto da genericità: il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo sorreggevano né i necessari riferimenti congrui alla motivazione della decisione impugnata. Non sono ricavabili dal testo i fatti storici del processo né il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non esponga in modo specifico le ragioni di diritto poste a fondamento delle censure e non indichi in modo congruo i passaggi della motivazione della decisione impugnata che si assumono erronei.
  • La mera enunciazione di doglianze generiche o assertive non soddisfa l'onere di specificità del motivo di ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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