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Ordinanza

Ordinanza n. 15984/2026 - Roma, Sezione 1

per il riconoscimento della qualifica di lavoratore a tempo determinato del de cuius dott. Emilio Abate, Giudice di pace, ai sensi delle direttive UE e dei conseguenti diritti retributivi, contributivi, alle ferie, all’adeguato orario di lavoro, a non subire l’abusiva reiterazione di rapporti a termine, come riconosciuti dalle direttive UE e dalle sentenze della CGUE, rese nei casi UX c. Italia del 16.7.2020 e PG c. Italia del 7.4.2022, con ogni conseguente condanna anche di carattere risarcitorio, per i danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Giustizia amministrativa202504840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Atti e disciplina del rapporto di servizio del de cuius come giudice di pace, contestati per il mancato riconoscimento dell’equiparazione ai magistrati ordinari e dei conseguenti diritti economici, previdenziali e risarcitori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli eredi del giudice di pace, nominato nel 2002 e rimasto in servizio, anche in forza di proroghe e conferme, sino al 2014, chiedono l’accertamento dello status di lavoratore a tempo determinato e l’equiparazione ai magistrati ordinari, richiamando la disciplina e la giurisprudenza dell’Unione europea sui giudici onorari. Domandano ferie non godute e relativi oneri, contribuzione previdenziale o costituzione di rendita vitalizia e, in subordine, risarcimento per omissione contributiva, TFR, risarcimento per abuso della reiterazione dei rapporti a termine, danno per violazione della disciplina sull’orario di lavoro e differenze retributive parametrate alla classe stipendiale del magistrato ordinario di prima nomina. In subordine chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da illecito legislativo. Le amministrazioni eccepiscono, tra l’altro, la prescrizione e contestano il merito; l’INPS eccepisce il difetto di legittimazione passiva e contesta la fondatezza delle pretese.

La decisione

Il TAR non decide le domande né le eccezioni, comprese quelle di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva dell’INPS. Rileva che la quantificazione delle pretese potrebbe dipendere dal criterio previsto dall’art. 29 del d.lgs. 116/2017, oggetto di una questione di legittimità costituzionale già rimessa alla Corte costituzionale dalla stessa Sezione con ordinanza n. 14010 del 3 agosto 2026, quanto alla sua applicabilità ai magistrati onorari confermati. Considerata la possibile rilevanza di tale questione anche per i giudici onorari cessati dalle funzioni, dispone la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., richiamato dall’art. 79, comma 1, c.p.a., riservando ogni ulteriore provvedimento. Dopo la pubblicazione della decisione costituzionale, le parti dovranno presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. Non è pronunciata statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    ravvisa il Collegio la presenza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo ad esso operato dall’art. 79, comma 1 c.p.a.

    La Sezione applica la sospensione prevista dall’art. 295 c.p.c. al processo amministrativo tramite il rinvio contenuto nell’art. 79, comma 1, c.p.a., in ragione della questione costituzionale potenzialmente rilevante per la decisione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    ravvisa il Collegio la presenza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo ad esso operato dall’art. 79, comma 1 c.p.a.

    Il richiamo dell’art. 79, comma 1, c.p.a. rende applicabile al processo amministrativo la sospensione disciplinata dall’art. 295 c.p.c.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    A seguito della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla richiamata ordinanza di rimessione, sarà onere delle parti presentare istanza di fissazione di udienza entro il termine di novanta giorni, ai sensi dell’articolo 80, comma 1 c.p.a.

    Dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, la prosecuzione del giudizio sospeso richiede che le parti presentino istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni.

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017

    Il criterio previsto dal citato articolo 29 del d.lgs. 116/2017 sembra infatti poter “coprire” anche le pretese dei giudici onorari che siano già cessati dalle funzioni, come il caso della ricorrente.

    Il criterio di commisurazione previsto dall’art. 29, comma 2, è potenzialmente rilevante anche per le pretese dei giudici onorari cessati dalle funzioni; la sua applicabilità ai magistrati onorari confermati è tuttavia oggetto della questione di costituzionalità rimessa alla Corte.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa può dipendere da una disposizione oggetto di una questione di legittimità costituzionale già rimessa alla Corte costituzionale, e la questione è rilevante anche per la fattispecie in esame, il giudice può sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile tramite l’art. 79, comma 1, c.p.a.
  • Nel giudizio sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale, la prosecuzione richiede, dopo la pubblicazione della pronuncia costituzionale, la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi

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