Ordinanza n. 5664/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento “del provvedimento dell’Area Promozione prot. n. 0057357/U del 23.08.2022 recante rigetto parziale della istanza di contributo previsto dal Bando per la concessione di aiuti finanziari per la realizzazione di iniziative per la promozione economica e territoriale della Provincia di Napoli a favore delle Associazioni di Categoria Anno 2021”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto parziale della richiesta di contributo, con mancato riconoscimento delle spese di coordinamento e progettazione rendicontate
Esito
La controversia
L’associazione ha impugnato il provvedimento del 23 agosto 2022 con cui la Camera di Commercio aveva accolto solo parzialmente i costi rendicontati nell’ambito del bando 2021 per la concessione di aiuti finanziari alle associazioni di categoria, negando il riconoscimento delle spese di coordinamento e progettazione. La precedente sentenza del TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato; il Consiglio di Stato ha poi rimesso la causa al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Riassunto il giudizio, il Collegio ha ritenuto necessario approfondire, ai fini della decisione, la coerenza delle somme rendicontate e l’eventuale presenza di duplicazioni o criticità legate alla tipologia di spesa, nonché la sufficienza e specificità della documentazione giustificativa alla luce della lex specialis e delle posizioni assunte dalle parti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del rigetto parziale, ma ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. Il verificatore, individuato nel Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, con facoltà di sub-delega, dovrà accertare la coerenza delle spese rendicontate e l’eventuale presenza di duplicazioni o altre criticità, oltre a valutare se la documentazione giustifichi in modo sufficiente e specifico le spese contabilizzate secondo una ragionevole pratica contabile e la lex specialis. La bozza della relazione dovrà essere predisposta entro 45 giorni dal conferimento dell’incarico e trasmessa alle parti, che avranno 15 giorni per formulare osservazioni; la relazione conclusiva dovrà essere depositata entro il 1° febbraio 2027. È stato disposto un anticipo di € 1.000,00 a carico provvisorio della ricorrente, con riserva di liquidare la quota residua dopo l’espletamento dell’incarico. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 18 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
RITENUTO necessario, al fine del decidere, disporre un’apposita verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., volta ad accertare e chiarire
Il TAR dispone la verificazione prevista dall’art. 66 c.p.a. per acquisire gli accertamenti tecnici e contabili necessari alla decisione sulle spese rendicontate.
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